Revoca della parità scolastica e obbligo di esame delle controdeduzioni (Cons. Stato n. 1706 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del riconoscimento della parità scolastica costituisce extrema ratio, per la sua incidenza sui diritti costituzionali all’istruzione e allo studio. Anche nel procedimento disciplinato dal comma 7 dell’art. 3 d.m. n. 267/2007, a fronte di specifiche osservazioni della scuola, corredate di documentazione, la valutazione dell’amministrazione non può prescindere da uno specifico esame delle stesse, eventualmente anche mediante sopralluogo in contraddittorio. L’amministrazione non può limitarsi a tenere ferme, senza adeguata motivazione, le originarie contestazioni ispettive. Il difetto di istruttoria e di motivazione rende illegittimo il provvedimento di revoca. Il mancato riesercizio del potere, dopo l’annullamento, conferma la contraddittorietà della condotta amministrativa.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, ha disposto con decreto la revoca dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025 nei confronti di due istituti scolastici gestiti dalla medesima società, distinti solo per sede e codici meccanografici. La revoca si fondava su una relazione ispettiva con esito negativo e su un preavviso che aveva attivato il contraddittorio procedimentale.

Gli istituti hanno impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, che ha riunito i ricorsi e li ha accolti, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero ha proposto appello, deducendo la correttezza del procedimento seguito e la natura dovuta della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio: non rileva la sussistenza delle irregolarità riscontrate dagli ispettori, ma la procedura amministrativa posta in essere a fronte delle contestazioni, con particolare riguardo alla necessità di riscontrare, su dati obiettivi, la permanenza delle criticità prima di adottare la revoca. Il riferimento è alle statuizioni del primo giudice e alla ordinanza cautelare n. 1764/2025 della stessa Sezione.

Quanto al secondo motivo, l’appellante oppone la distinzione tra i procedimenti dei commi 3 e 7 dell’art. 3 d.m. n. 267/2007: solo il primo imporrebbe gli “opportuni accertamenti”, mentre il secondo, una volta accertata la carenza dei requisiti, consentirebbe la revoca senza ulteriori verifiche. La Corte ritiene che tale distinzione non assuma rilievo.

Il primo giudice non si è limitato a rilevare il mancato accertamento della permanenza delle irregolarità: ha evidenziato l’assenza di una motivazione analitica sull’insufficienza delle controdeduzioni e dei documenti prodotti in sede procedimentale. Il riscontro alle osservazioni è risultato puramente formale, fondato su dati documentali risalenti e senza dar conto dei nuovi documenti trasmessi l’11, 12 e 15 luglio 2024, nonostante la distanza temporale tra gli accertamenti ispettivi e il provvedimento di revoca.

In entrambi i procedimenti, a fronte di osservazioni specifiche corredate di documentazione, la valutazione dell’amministrazione non può prescindere da uno specifico esame delle stesse, eventualmente anche con un sopralluogo in contraddittorio, e non può limitarsi a tenere ferme le originarie contestazioni. Si configura così un difetto istruttorio che conferma quanto già rilevato in sede cautelare.

Il mancato riesercizio del potere e le circostanze sopravvenute dedotte dall’appellato confermano la contraddittorietà della condotta amministrativa: l’eventuale permanenza di ragioni di revoca avrebbe dovuto essere prontamente rilevata. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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