Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1493 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avervi perduto interesse. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il ricorso sia integrato da motivi aggiunti. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito e non implica alcun accertamento sulla fondatezza delle censure. La compensazione delle spese resta eccezionale e va motivata con riferimento alla peculiarità della vicenda e alla parziale novità delle questioni trattate.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, è stato giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aree nelle quali chiedeva di transitare. Nell’ambito del relativo procedimento impugnava davanti al TAR Puglia gli atti indicati in epigrafe, tra cui la determinazione con cui la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la domanda relativa alla sede di assegnazione, individuandone una diversa e non insistente nella Regione di ultimo servizio.

Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti di transito e la condanna del Ministero a disporre il trasferimento presso una sede indicata nella propria istanza, confermando l’attuale profilo professionale o assegnandone uno compatibile con lo stato di salute. In data 30 ottobre 2025 il ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si arresta sulla sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse e non esamina i motivi di ricorso né quelli aggiunti. La questione decisa è di natura essenzialmente processuale: stabilire quali effetti produca la rinuncia all’azione intervenuta prima che la causa sia trattenuta per la decisione.

Il Tribunale richiama il generale principio del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avervi perduto interesse. Da tale principio deriva che la dichiarazione depositata il 30 ottobre 2025 è tempestiva e idonea a incidere sul processo, essendo intervenuta prima dell’udienza pubblica del 3 novembre 2025.

Su questa base il Collegio prende atto della dichiarazione e dichiara l’improcedibilità del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’improcedibilità copre tanto l’impugnazione originaria quanto l’estensione proposta con i motivi aggiunti, trattati unitariamente nella statuizione.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione in via eccezionale, motivandola con la peculiarità della vicenda e la parziale novità delle questioni trattate. La statuizione processuale è completata dall’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, sul presupposto dei requisiti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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