Sanzione paesaggistica rideterminata al tempo della sanatoria e non della sentenza (TAR Liguria n. 930 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta rideterminazione della sanzione paesaggistica non elide l’interesse all’esecuzione quando il nuovo atto riesercita il potere nel solco del giudicato, stimando l’incremento di valore e detraendo il costo di costruzione. La regola del tempus regit actum impone di applicare la disciplina vigente al momento dell’adozione del nuovo provvedimento, ma incontra il limite della compatibilità con il giudicato e con le fasi procedimentali già esaurite. Pertanto, i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare e i prezziari regionali da impiegare sono quelli riferiti al momento della sanatoria paesaggistica, nel quale si cristallizzano il danno arrecato e il profitto conseguito mediante l’abuso. Sono congrui il valore OMI minimo della tipologia più aderente all’immobile, il coefficiente di vetustà e il valore dimidiato per i vani accessori non autonomamente utilizzabili.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 765 del 12 novembre 2020, passata in giudicato, che aveva caducato la sanzione paesaggistica di € 66.608,56 irrogata per l’ampliamento abusivo di una villetta, comminata ai sensi dell’art. 48, comma 5, della L.R. n. 16/2008. Dopo la pronuncia l’Amministrazione non aveva definito l’importo dovuto né il conguaglio, sicché la ricorrente ha chiesto al Tribunale di determinare la sanzione secondo i criteri della determina comunale del 28 ottobre 2021 e di riconoscere la restituzione della differenza, con interessi legali.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il provvedimento prot. n. 598714 del 18 dicembre 2023, che aveva rideterminato la sanzione in € 47.045,31, deducendo la violazione del giudicato e del principio tempus regit actum: il Comune aveva utilizzato le quotazioni OMI del secondo semestre 2020 e il prezziario del 2020, invece dei dati del 2023, e aveva assunto a riferimento la tipologia “ville e villini” anziché quella più economica della zona.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile l’azione esecutiva. La rideterminazione sopravvenuta non è elusiva del giudicato, perché non riproduce il vizio censurato dalla sentenza n. 765/2020, ma riesercita il potere stimando l’incremento di valore dell’immobile e detraendo il costo di costruzione delle opere abusive.
Passando alla domanda demolitoria, il Tribunale ritiene adeguati i criteri di calcolo rielaborati dal Comune: il valore minimo di mercato della tabella OMI per la tipologia “ville e villini” per i vani abitativi, il valore dimidiato per lavanderia e cantina, il coefficiente di vetustà del 50% e il costo di costruzione desunto dal prezziario regionale. È destituita di fondamento la pretesa di applicare la quotazione delle “abitazioni di tipo economico”, perché l’edificio è un villino unifamiliare e l’assimilazione a una casa di edilizia economico-popolare sarebbe irragionevole. Il criterio invocato dalla ricorrente, peraltro, contrasta con il principio della personalizzazione della stima affermato dalla sentenza n. 765/2020.
È parimenti inaccoglibile la tesi secondo cui i vani accessori andrebbero stimati con la quotazione dei “magazzini”: si tratta di lavanderia e cantina al servizio dell’abitazione, inserite nell’edificio principale e insuscettibili di utilizzazione separata.
Il profilo fondato è altro. Il Comune ha collocato erroneamente nel 2020 la data di riferimento per individuare la quotazione OMI e il prezziario. Il Collegio richiama l’elaborazione pretoria (Cons. St., sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472; T.A.R. Toscana, sez. III, 14 febbraio 2018, n. 267, confermata da Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4701): il tempus regit actum impone l’applicazione della disciplina esistente al momento dei nuovi atti, ma trova un limite nella compatibilità con gli effetti della sentenza e con le fasi procedimentali già esaurite. Nel caso concreto i valori andavano riferiti al marzo 2016, data della sanatoria: il danno e il profitto si cristallizzano in quel momento e restano impermeabili alle vicende successive, altrimenti l’esito dipenderebbe dalle lungaggini procedimentali o dalle impugnazioni.
Il provvedimento è dunque annullato nei sensi indicati. Il Comune dovrà rideterminare la sanzione con i criteri correttamente ridefiniti ma con riferimento al marzo 2016, non potendo il Collegio effettuare direttamente i calcoli per l’assenza in atti dei dati, e rimborsare la differenza rispetto alla somma versata, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. Spese compensate, con refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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