Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 1043 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta in corso di giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’ottenimento del provvedimento favorevole, quale il permesso di costruire convenzionato che soddisfa l’interesse sostanziale sotteso alla domanda, rende inutile la prosecuzione del processo. In assenza di costituzione delle parti intimate, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale del Comune, di approvazione dell’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale, e gli atti presupposti, nella parte in cui la nuova disciplina prevedeva, per l’ambito di intervento di propria titolarità, l’insediamento di parcheggi all’aperto esclusivamente di natura non pertinenziale. Nessuna delle Amministrazioni intimate si costituiva in giudizio.

Nelle more del giudizio, la società otteneva il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione dei parcheggi, così vedendo soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Con memoria depositata, dichiarava pertanto di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Detta dichiarazione, espressione di una scelta processuale della parte, integra una sopravvenuta carenza di interesse che priva il giudizio del suo oggetto sostanziale.

La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., a norma del quale il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione. La circostanza che l’interesse sotteso al gravame sia stato comunque soddisfatto per altra via, come nel caso dell’intervenuto rilascio del titolo abilitativo, rende del tutto inutile l’eventuale prosecuzione del processo.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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