Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1276 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione. Esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, ancorché correlata al giudicato stesso. Il presupposto dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme è l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Ove l’Amministrazione non contesti l’adempimento né giustifichi l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo nel termine fissato e riserva la nomina del commissario ad acta all’eventualità del perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1177/2024 del 9 aprile 2024, l’accertamento del diritto all’attribuzione della Carta del Docente per le annualità ivi indicate e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dei relativi importi, oltre rivalutazione e interessi. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 1° giugno 2024.
Ritenendo persistente l’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 21 febbraio 2025 e depositato il 25 febbraio 2025. L’Amministrazione non si è costituita. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua anzitutto il perimetro del giudizio. La pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il giudice amministrativo chiarisce però che la cognizione resta circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato e non si estende ad alcuna domanda ulteriore, sia pure connessa.
Quanto ai presupposti, la sentenza del giudice del lavoro risulta trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme il 1° giugno 2024. È quindi integrata la condizione dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Il titolo ha inoltre comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come attestato dalla certificazione del Tribunale di Foggia del 13 febbraio 2025.
Nel merito dell’ottemperanza, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia. Su tale presupposto ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.
La richiesta nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine. La scelta tiene conto del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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