Revoca del piano attuativo e diniego di permesso di costruire convenzionato (TAR Lombardia n. 31 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del piano attuativo, disposta per inadempimento dei proponenti e non impugnata, determina il venir meno della stessa causa dell’attribuzione ai privati dei diritti edificatori compensativi e perequativi, che trovava titolo esclusivamente nella realizzazione unitaria delle opere infrastrutturali di interesse generale e nella cessione gratuita delle aree. È pertanto legittimo il diniego del permesso di costruire convenzionato volto all’edificazione dei soli lotti privati, perché l’intervento parziale vanifica l’equilibrio tra interessi pubblici e privati sotteso alla convenzione. La previsione del piano delle regole che fa salva l’edificabilità delle aree alla semplice scadenza della convenzione non si applica quando il piano attuativo sia stato invece revocato con provvedimento definitivo. Venuto meno il piano e risolta la convenzione per inadempimento dei lottizzanti, l’amministrazione non ha più titolo per trattenere le aree acquisite a titolo gratuito ed è tenuta alla retrocessione.
Il Fatto
Il consiglio comunale di Terno d’Isola approvava, con delibera del 2010, il piano attuativo residenziale “Binde e Buliga”, in attuazione delle previsioni di perequazione e compensazione del piano dei servizi. I proponenti si impegnavano a cedere gratuitamente al Comune le aree a standard e a realizzare, a proprie spese, opere di urbanizzazione anche esterne al comparto, tra cui una bretella viaria; a fronte di ciò ottenevano una capacità edificatoria compensativa e perequativa. Nel 2012 stipulavano la relativa convenzione urbanistica, con garanzie fideiussorie.
Poiché nessuna opera era stata avviata e le garanzie erano venute meno, il Comune revocava il piano attuativo e dichiarava la risoluzione della convenzione per inadempimento dei proponenti. La delibera non era impugnata. Uno degli originari proponenti chiedeva poi un permesso di costruire convenzionato per edificare i propri lotti, assumendo che la risoluzione equivaleva alla scadenza della convenzione. Il Comune respingeva l’istanza; la società ricorreva chiedendo l’annullamento del diniego, la risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune, la retrocessione delle aree e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda di annullamento. Il piano attuativo attribuiva diritti edificatori ai privati solo a fronte della realizzazione unitaria delle opere infrastrutturali di interesse generale e della cessione gratuita delle aree. Poiché il piano è stato revocato quando nessuno di tali interventi era stato avviato, è venuta meno la causa dell’attribuzione dei diritti compensativi e perequativi. La richiesta di edificare i soli lotti privati, con le sole opere correlate, lascerebbe inattuate le infrastrutture di interesse generale, vanificando la ratio dell’equilibrio convenzionale.
Non è pertinente il richiamo all’art. 23 del Piano delle Regole. La norma intende far salva la programmazione dei piani attuativi ancora vigenti, prevedendo che, alla scadenza delle convenzioni per decorso dei termini, le aree conservino la destinazione residenziale e siano edificabili secondo i parametri indicati. Nel caso concreto, però, non si è in presenza di una semplice scadenza, ma del venir meno dello stesso piano attuativo per effetto di un provvedimento amministrativo definitivo e inoppugnabile, adottato quando nessuna opera aveva avuto attuazione.
Nemmeno rileva il richiamo all’art. 9.1.1 del Documento di Piano, che ammette l’edificazione con permesso di costruire convenzionato negli ambiti di trasformazione urbana: la norma riguarda ambiti specificamente individuati, tra i quali non rientrano le aree della ricorrente.
È infondata anche la domanda di risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune. La revoca è stata disposta per l’inadempimento degli stessi lottizzanti, in particolare per il mancato ripristino delle garanzie fideiussorie, ed è divenuta definitiva perché mai impugnata. Non può qualificarsi come inadempimento la legittima reazione dell’amministrazione all’inadempimento dei proponenti.
Manca dunque un fatto ingiusto imputabile al Comune, e la domanda risarcitoria è respinta, peraltro formulata in termini generici e indimostrati sull’an e sul quantum. È invece fondata la domanda di retrocessione: venuto meno il piano e risolta la convenzione, l’amministrazione non ha più titolo per trattenere le aree acquisite gratuitamente. La stessa delibera di revoca aveva autorizzato gli atti conseguenti, compresa la retrocessione, cui il Comune deve provvedere entro centoventi giorni, con ogni effetto in caso di inadempimento anche ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Le spese sono liquidate in tremila euro e compensate per un terzo.
Nota della Redazione
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