Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Lombardia n. 1283 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte ricorrente, in vista dell’udienza di merito, rappresenti il venir meno del proprio interesse alla decisione integra sopravvenuta carenza di interesse e giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non ricorrono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere quando la ricorrente non alleghi e non dimostri in che modo abbia ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La sopravvenuta evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante disposizioni in materia di regolazione dei rapporti con il servizio sanitario regionale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ha contestato anche le delibere con cui l’ATS ha approvato il contratto provvisorio e il contratto integrativo per il 2019, nonché i contratti medesimi, nelle parti in cui recepivano e applicavano la delibera regionale.
Con i medesimi motivi aggiunti la ricorrente ha proposto domanda di accertamento della annullabilità per vizio del consenso, della nullità, inefficacia o caducazione dei contratti sottoscritti con riserva e trasmessi all’ATS. La questione giunge alla decisione dopo che, in data 8 marzo 2024, la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata in vista dell’udienza di merito. La ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione su tutti i motivi, che ha dichiarato di rinunciare a ogni effetto, indicando analiticamente le ragioni della sopravvenuta carenza per ciascun profilo originariamente dedotto: l’adozione di un provvedimento regionale correttivo, la mancata applicazione concreta delle disposizioni sui tempi di erogazione, l’intervenuto orientamento del TAR sulla storicizzazione dell’abbattimento nel budget.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il fondamento normativo è individuato espressamente nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La rappresentazione della parte, secondo il Collegio, è sufficiente a evidenziare il difetto attuale dell’interesse alla pronuncia di merito.
Il Tribunale esclude invece la cessazione della materia del contendere, pur in parte. Il percorso argomentativo è netto: la ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure parzialmente, il bene della vita richiesto. Manca quindi il presupposto per ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che costituisce il necessario contraltare della cessazione della materia del contendere.
Sul piano delle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione integrale. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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