Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Lombardia n. 439 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di una dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi e impone una decisione in rito. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della limitata attività difensiva della resistente e della natura della pronuncia, provocata dalla dichiarazione della parte.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato la DGR n. XI/1537 del 15 aprile 2019 e la presupposta DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017, con le quali la Regione Lombardia ha confermato la suddivisione dello stanziamento per le funzioni non tariffate in due fondi separati, uno per le strutture pubbliche e uno per quelle private, applicando a queste ultime un abbattimento economico. La società ha dedotto l’illegittimità degli atti sotto plurimi profili, chiedendone l’annullamento. Si è costituita la Regione Lombardia, mentre le altre amministrazioni intimate non si sono costituite.
In vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui, rappresentando che, anche in relazione a pronunce del TAR e del Consiglio di Stato su questioni analoghe, era venuto meno l’interesse al ricorso, ha rinunciato a tutti i motivi e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto la propria decisione alla sola questione processuale, senza esaminare i motivi di annullamento. La ricorrente ha reso una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in caso di dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Sul punto la Corte ha richiamato il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 30 agosto 2022 e il TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 12 febbraio 2024.
Su questa base il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte il 05.01.2024.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate. La decisione si fonda su due elementi: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente e la natura in rito della pronuncia, provocata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, formulata tempestivamente dalla ricorrente alla luce delle sopravvenienze intervenute dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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