Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 433 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della pubblica amministrazione, resa in giudizio, secondo cui il provvedimento impugnato è superato e non più applicabile, unitamente alla rinuncia del ricorrente all’esame del merito, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non è tenuto a scrutinare la fondatezza dell’impugnazione quando è venuto meno l’interesse alla pronuncia. La compensazione delle spese di lite costituisce esito coerente con il sopravvenuto venir meno dell’interesse e con la concorde richiesta delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario regionale della Lombardia, ha impugnato la delibera regionale che, integrando le regole di gestione del sistema sociosanitario per l’anno 2016, ha individuato i criteri per la definizione dell’appropriatezza riabilitativa applicabili alle prestazioni erogate nel medesimo anno. L’impugnazione ha investito anche il contratto integrativo stipulato con l’ATS e, con motivi aggiunti, la circolare regionale di chiarimento.
Nel corso del giudizio la Regione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenienze, sostenendo che la delibera e la nota impugnate risultavano superate e non più applicabili. All’udienza la difesa della ricorrente, preso atto di tale dichiarazione, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese con l’adesione della difesa regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione processuale dell’interesse alla decisione, rilevando come le sopravvenienze rappresentate e documentate dalle parti abbiano inciso sulla stessa possibilità di pronunciarsi nel merito. La Regione aveva dichiarato in memoria che gli atti impugnati erano superati e non più applicabili; la ricorrente, in udienza, ha preso atto di tale dichiarazione e ha rinunciato alla decisione della causa.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, invocando espressamente l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma disciplina i casi di improcedibilità del ricorso, tra cui appunto il venir meno dell’interesse alla pronuncia. Il Collegio richiama un proprio precedente in termini, TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355, a conferma dell’indirizzo applicato.
Il ragionamento è lineare: la dichiarazione della parte resistente circa il superamento degli atti impugnati e la conseguente presa d’atto della ricorrente escludono l’utilità di una pronuncia di merito. Il giudice non procede quindi allo scrutinio dei motivi, perché l’interesse che sorregge l’impugnazione è venuto meno per fatto sopravvenuto. La decisione non accerta l’illegittimità degli atti, ma soltanto la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando l’andamento complessivo della vicenda contenziosa e la concorde richiesta proveniente da entrambe le difese. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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