Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione fino alla decisione (TAR Puglia n. 1346 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi e trova fondamento nella sola sopravvenienza rappresentata dalla parte.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura di evidenza pubblica indetta dal Consorzio A.S.I. di Taranto per l’assegnazione in locazione di immobili della zona Molo Polisettoriale, unitamente ai verbali di gara, al bando e ai provvedimenti di rigetto della richiesta di rivisitazione dei punteggi e dell’istanza di autotutela. Ha chiesto l’annullamento del contratto di locazione, ove stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica con l’assegnazione della locazione.
Il ricorso è fondato su censure di eccesso di potere per errata applicazione delle regole di gara, difetto di motivazione ed errata attribuzione del punteggio quanto al criterio relativo all’estensione di occupazione. Con ordinanza cautelare n. 570/2021 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione. Con atto depositato il 13 settembre 2024 la parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, a seguito della dichiarazione espressa dalla parte ricorrente, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non investe i motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla sopravvenienza processuale.
Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Da ciò deriva la facoltà di dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione.
Il Collegio precisa i limiti del proprio potere. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’interesse costituisce, dunque, atto riservato alla parte, con la conseguenza che la sola dichiarazione di sopravvenuta carenza vincola il giudice alla declaratoria di improcedibilità.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione, valorizzando la richiesta espressa della parte ricorrente e l’assenza di opposizioni sul punto da parte dei difensori delle altre parti.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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