Sanzioni per ritardato pagamento oneri e variante essenziale al titolo edilizio (TAR Puglia n. 240 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo di costruzione, il termine per il versamento della rata correlata all’ultimazione dei lavori decorre dal titolo edilizio che abbia sostituito quello originario, allorché la variante richiesta e assentita integri una variante essenziale per incidenza qualitativa e quantitativa sul progetto. Il pagamento effettuato entro il nuovo termine è tempestivo e non legittima le sanzioni previste dall’art. 42 d.P.R. n. 380/2001. La natura pubblicistica del contributo, quale corrispettivo dovuto per l’esercizio della facoltà di costruire, ne impone il pagamento anche quando le opere a scomputo non siano state realizzate, salvo che il titolo sia rinunciato, non utilizzato o decaduto. Le sanzioni amministrative richiedono però la colpa dell’obbligato ai sensi dell’art. 3 legge n. 689/1981, esclusa quando il ritardo consegua all’inerzia dell’amministrazione sulla convenzione a scomputo contestata dal privato.
Il Fatto
Una società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il dirigente del settore urbanistica di un Comune pugliese le ha ingiunto il pagamento di € 156.868,77, di cui € 90.000,00 a titolo di oneri di urbanizzazione non versati e € 66.868,77 a titolo di sanzione amministrativa per omesso o ritardato pagamento, in relazione a un permesso di costruire rilasciato nel 2015.
La società ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, della nota di diffida del 2018 e della deliberazione commissariale che aveva autorizzato opere a scomputo degli oneri, oltre all’accertamento del diritto a non versare le somme. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha sospeso gli atti impugnati, rilevando profili di fondatezza sulle sanzioni e l’entità del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del gravame: l’ordinanza ingiunzione ha portata autonomamente lesiva rispetto alla delibera commissariale, sicché è impugnabile in via autonoma.
Nel merito, il ricorso è fondato in parte. Quanto alla seconda rata, i pagamenti risultano effettuati entro il termine dilazionato dalla nota comunale del 2013: il versamento è dunque tempestivo e la sanzione illegittima. Quanto alla terza rata, la società ha ottenuto nelle more un nuovo permesso di costruire, che il Tribunale qualifica come variante essenziale per le modifiche di volumetria e superficie. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato sez. VI n. 1484 del 2017 e n. 5324 del 2017, il Collegio afferma che la variante essenziale dà luogo a un titolo autonomo, con nuovi termini di ultimazione: il pagamento, avvenuto entro il triennio dal nuovo titolo, è tempestivo e le sanzioni cadono.
Diversa la sorte del contributo di € 90.000,00. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 12 del 2018 e ribadisce la natura pubblicistica del corrispettivo, dovuto indipendentemente dalla concreta utilità e dalla mancata realizzazione delle opere a scomputo, fuori dai casi di rinuncia, mancato utilizzo o decadenza. La richiesta del Comune è pertanto legittima.
Il Tribunale accoglie invece la censura sulle sanzioni sotto il profilo soggettivo. La società era stata autorizzata a eseguire opere a scomputo, poi sostituite con altre; aveva contestato la nuova convenzione per criticità di fattibilità economica e quantificazione, senza mai dichiarare di non voler eseguire le opere, né il Comune aveva replicato o avanzato controproposte. Manca quindi il rimprovero di colpa richiesto dall’art. 3 legge n. 689/1981.
Il ricorso è accolto parzialmente, con assorbimento delle censure subordinate e compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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