Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nell’impugnazione degli esiti dell’esame di avvocato (TAR Puglia n. 498 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve pertanto limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Resta ferma la facoltà di disporre la compensazione integrale delle spese processuali, specie quando la difesa erariale non insista per la condanna della controparte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Seconda Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania, nella sessione 2019, aveva corretto i suoi elaborati scritti, valutandoli insufficienti con i punteggi di 25, 26 e 28, per complessivi 79 punti, e ne aveva determinato la non ammissione alla prova orale. Il ricorso, notificato il 30 ottobre 2020 e depositato il 10 novembre 2020, censurava il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l’apparente motivazione, nonché la violazione dei criteri dettati dall’art. 17-bis r.d. n. 37/1934 e dall’art. 6 del d.m. 11 giugno 2019.

Con ordinanza cautelare n. 752/2020 il Tribunale aveva respinto l’istanza di sospensione. Nelle more del giudizio il ricorrente ha conseguito l’abilitazione forense nella tornata del 2020 e, con memoria dell’11 marzo 2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, a fronte della sopravvenienza rappresentata dalla dichiarazione espressa del difensore, non residuano profili di interesse alla decisione. La questione giuridica attiene esclusivamente alla disponibilità dell’azione da parte del ricorrente e ai poteri del giudice in presenza di una rinuncia all’interesse.

Il Tribunale richiama il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse. In questa evenienza il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non esamina nel merito le censure originariamente proposte, essendo venuto meno il presupposto dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione integrale, anche tenuto conto che la difesa erariale non ha insistito per la condanna del ricorrente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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