Commissario ad acta per ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 3314 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente e accredito della somma di € 2.000,00. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva il 14.11.2023 ed era passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 4.3.2025.

La ricorrente ha lamentato il perdurante inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. Trattandosi di sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, il provvedimento rientra tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha poi accertato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al rito, è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero all’indirizzo proprio, in conformità all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il termine dilatorio risulta quindi rispettato.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio di cui all’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli. Sussiste pertanto in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Collegio ha conseguentemente ordinato l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio e termine di novanta giorni dalla scadenza del primo.

Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché è un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e ne afferma l’applicazione analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione ai procuratori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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