Impugnazione del DPCM e atti generali attraggono la competenza al TAR Lazio (TAR Sicilia n. 3417 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente impugni insieme atti di un’amministrazione locale, con effetti limitati alla circoscrizione del tribunale adito, e un atto adottato da un’autorità centrale, con effetti estesi all’intero territorio nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, sede di Roma. L’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. attrae alla competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere anche quella sugli atti presupposti, ma lascia fermi gli ordinari criteri per gli atti normativi o generali. Non rileva la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto centrale assume nell’economia del ricorso. La declinatoria di competenza assume la forma della sentenza e non dell’ordinanza.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a trattamento di emodialisi presso strutture dell’azienda sanitaria provinciale, ha impugnato la nota con cui la direzione medica dei presidi ospedalieri ha respinto la richiesta di revoca della disposizione che subordinava la fruizione della prestazione all’effettuazione settimanale del tampone rino-faringeo per il rilevamento del virus SARS-CoV-2.
Con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento, tra l’altro, della nota prot. n. 88047 del 26.10.2020, delle circolari regionali del DASOE, della circolare del Ministero della Salute e del DPCM del 02.03.2021, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Si sono costituiti l’azienda sanitaria, l’Assessorato regionale della salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute, chiedendo il rigetto. All’udienza straordinaria del 14 ottobre 2024 il Collegio ha formulato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. su un possibile profilo di difetto di competenza; il difensore si è rimesso alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la forma della decisione e precisa che la declinatoria di competenza deve assumere la forma della sentenza e non dell’ordinanza, richiamando sul punto la sentenza della sezione n. 3260 del 2024.
Nel merito, il dato rilevante è che parte ricorrente ha impugnato il DPCM del 02.03.2021. Il giudice richiama l’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., secondo cui la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per i quali restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione.
Da questa regola il Collegio trae la conseguenza che, quando unitamente ad atti di autorità centrale o locale, con effetti limitati alla circoscrizione del tribunale periferico adito, siano impugnati atti dell’autorità centrale con effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta attratto nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma. A tal fine non rileva la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto centrale assume nell’economia generale del ricorso; il principio è ricavato da Cons. Stato, sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2051.
Il Collegio afferma quindi la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio. Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto della natura della decisione e dell’esito del giudizio. Il dispositivo declina la competenza in favore del TAR Lazio, sede di Roma, ove il giudizio può essere riassunto, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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