Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e principio dispositivo nel processo amministrativo (TAR Molise n. 21 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La sopravvenuta carenza di interesse integra pertanto la fattispecie di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che il giudice dichiara anche d’ufficio quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il competente Servizio regionale ha approvato, per l’anno 2023, i parametri di ripartizione e quantificazione dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano. Oltre all’annullamento, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della Regione di assicurargli il medesimo contributo determinato nell’anno precedente, lamentando una decurtazione di circa un terzo. Il ricorso era affidato a cinque censure, tra cui violazione della normativa regionale sul riparto, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto di competenza e omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La domanda cautelare è stata respinta in prima istanza. La Sezione V del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha disposto la celere fissazione dell’udienza di merito. Nelle more, la Regione ha adottato una delibera di Giunta e una successiva determina con cui ha rideterminato i criteri di riparto e assegnazione del contributo oggetto di impugnazione. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte ricorrente, corroborata dalle sopravvenienze provvedimentali medio tempore intervenute e documentate, e ritiene pienamente integrati i presupposti per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma prevede che il giudice dichiari, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo in senso ampio, richiamato in coerenza con l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa. Secondo tale orientamento, in assenza di repliche o diverse richieste avversarie, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice.

Il Tribunale richiama espressamente Cons. Stato, Sez. IV, n. 6271/2023 e TAR Campania, sede di Napoli, Sez. V, n. 3994/2023, dai quali desume che il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

La definizione in rito della controversia consente, anche alla luce dell’andamento processuale, di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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