Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 10681 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente conserva, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione. In tale evenienza, il giudice dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che resta rimessa a personali ed insindacabili considerazioni di quest’ultimo. La dichiarazione di rinuncia non notificata alle altre parti costituite non osta alla declaratoria di improcedibilità, ove dal suo contenuto emerga chiaramente la sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione nel merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato le valutazioni riportate nelle prove di un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale con profilo di assistente amministrativo, contestando i giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice (21/30 in entrambe le prove scritte e 19/30 alla prova orale), che non le avevano consentito di raggiungere il punteggio minimo di 21/30 e, quindi, l’idoneità. Con motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione ai verbali recanti i criteri di valutazione e gli esiti delle singole prove.
L’Amministrazione si era costituita per resistere. L’istanza cautelare era stata rigettata in primo grado e confermata in appello. In data 16.4.2026 la ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alle altre parti costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione depositata dalla ricorrente esprimeva chiaramente la sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione nel merito della controversia. Ha quindi richiamato l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in base al quale deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale ha precisato che la parte ricorrente, sino alla trattazione in decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può validamente rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione. In tale ipotesi, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, che costituisce scelta esclusiva della parte, basata su personali e insindacabili considerazioni.
A sostegno di tale principio, la sentenza cita il Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859 e il Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832. La mancata notifica della rinuncia alle altre parti costituite non ha impedito la declaratoria, poiché il contenuto sostanziale della dichiarazione era inequivoco nel senso della perdita di interesse.
Alla luce dell’esito, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, nonché la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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