Impianto fotovoltaico in zona agricola (TAR Sicilia n. 484 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale non è mero atto tecnico, ma esercizio di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria. Il decreto assessoriale che conclude il procedimento in senso favorevole è motivato in modo adeguato quando richiama per relationem il parere della Commissione Tecnica Specialistica e l’istruttoria che ha composto i contrapposti interessi, ivi compresi i pareri negativi dei Comuni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che recepisce le posizioni prevalenti soddisfa l’onere motivazionale con il rinvio ai verbali e ai pareri espressi in quella sede. Il vincolo quindicennale da incendio ex art. 10 legge n. 353/2000 non preclude la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, astrattamente compatibili con la destinazione agricola ex art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003. L’autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001 attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del PAUR.
Il Fatto
Una società propone un impianto fotovoltaico a terra di potenza rilevante, con opere di connessione alla rete, su terreni agricoli ricadenti nel territorio di più Comuni. Il procedimento si conclude con un decreto assessoriale di compatibilità ambientale integrata da valutazione di incidenza, favorevole e condizionato a prescrizioni, seguito dall’autorizzazione unica e dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Il Comune ospitante impugna i tre provvedimenti, dolendosi del deficit motivazionale, dell’incompatibilità paesaggistica e pianificatoria e del contrasto con il vincolo da incendio. Prospetta inoltre vizi autonomi contro il PAUR, legati al mancato raggiungimento dell’unanimità in conferenza di servizi e alla carenza dell’autorizzazione sismica. Alcune associazioni intervengono ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità dell’intervento, riconoscendo la legittimazione delle associazioni ambientali e del Comune quale ente esponenziale della collettività, ma circoscrive l’apporto degli intervenienti ai vizi già prospettati dalla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm.
Sul primo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la VIA è giudizio sintetico globale di comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica, espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa. Verificata la completezza dell’istruttoria, ritiene che l’Assessorato abbia assolto all’onere motivazionale mediante rinvio al parere della C.T.S., che ha esaminato i pareri negativi e li ha superati con prescrizioni ambientali. La motivazione per relationem è ammessa anche nei procedimenti ambientali.
Quanto al profilo paesaggistico, la Corte valorizza il percorso dialettico tra proponente, Soprintendenza e C.T.S., sfociato in un parere favorevole con prescrizioni non impugnato. L’impianto non è fattore di disturbo visivo, ma evoluzione accettata dall’ordinamento. Le censure su estensione e sufficienza delle prescrizioni attengono al merito amministrativo, insindacabile. Sull’incompatibilità con il PEARS e il piano territoriale provinciale, la doglianza è generica per mancata produzione dei documenti; nel merito, i Comuni difettano di competenza in materia di localizzazione degli impianti FER, compatibili ex lege con le zone agricole, e la Regione non ha individuato aree non idonee.
Sul vincolo da incendio, la verificazione del Corpo Forestale esclude vincoli decennali e accerta un vincolo quindicennale su parte di una particella. Il Collegio aderisce all’interpretazione teleologica: poiché l’impianto era astrattamente compatibile con la destinazione agricola già prima dell’incendio, manca ogni finalità fraudolenta e il divieto non opera. Le sopravvenienze in itinere — aggiornamento del PEARS, istituendo Parco degli Iblei, d.l. n. 63/2024 — non costituiscono parametro di legittimità.
Sul PAUR, la determinazione conclusiva recepisce le posizioni prevalenti e la motivazione per relationem è sufficiente; i pareri negativi qualificati non opposti non inficiano il provvedimento. L’autorizzazione sismica, richiesta e ottenuta nei termini, concerne la fase esecutiva. Ricorso principale e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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