Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e ricorso incidentale (TAR Lombardia n. 3732 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, formulata dalla parte ricorrente e sottoscritta dalle altre parti per accettazione, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. Alla medesima conclusione perviene il giudice per il ricorso incidentale che abbia ad oggetto i medesimi provvedimenti impugnati in via principale, in quanto anch’esso affetto da sopravvenuta carenza di interesse. La statuizione sulle spese segue l’accordo delle parti ed è integralmente compensata ai sensi dell’art. 85, co. 9, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dall’Università degli Studi di Milano nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti gas, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell’esecuzione.

Si sono costituite in giudizio l’amministrazione resistente e la controinteressata, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale. L’istanza cautelare della ricorrente è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare è stato rigettato dal Consiglio di Stato. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione nel frattempo disposta in favore della controinteressata. Con memoria successiva la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare i ricorsi, chiedendone la dichiarazione di improcedibilità con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata sottoscritta dalle altre parti per accettazione in ordine alla compensazione delle spese di lite. Su questa base, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

Il Tribunale estende la medesima conclusione al ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. La ragione è strutturale: tale ricorso ha ad oggetto i medesimi provvedimenti impugnati in via principale, dei quali era stato chiesto l’annullamento in via meramente eventuale, subordinata all’ipotesi in cui gli atti non avessero già sanzionato l’omessa indicazione degli oneri aziendali di sicurezza.

Venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso principale, anche l’impugnazione incidentale, per come formulata, perde il proprio presupposto e segue la stessa sorte processuale.

Quanto alle spese, il Collegio dà atto dell’accordo delle parti e le compensa integralmente, in applicazione dell’art. 85, co. 9, cod. proc. amm., che consente la compensazione in presenza di accordo tra le parti.

La decisione non affronta nel merito le censure relative alla inammissibilità della rettifica degli oneri di sicurezza aziendale, già valutate in sede cautelare e non più rilevanti ai fini del giudizio. La pronuncia resta sul piano squisitamente processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *