Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e del ricorso incidentale (TAR Trentino-Alto Adige n. 305 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La regola opera anche quando la carenza di interesse sia dichiarata da entrambe le parti e riguardi tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale, con i relativi motivi aggiunti. La dichiarazione delle parti, accettata dalle controparti e dall’amministrazione resistente, esaurisce l’interesse alla pronuncia di merito. Ne consegue la definizione del giudizio senza scrutinio delle censure e la pronuncia sulle spese secondo le richieste concordate.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al giudice amministrativo l’aggiudicazione di un appalto di lavori, unitamente agli atti della procedura di gara, chiedendo l’annullamento, la condanna al rilascio del provvedimento e, in subordine, la rivalutazione delle offerte. Il raggruppamento controinteressato aveva proposto ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, lamentando l’ammissione della ricorrente e l’attribuzione dei punteggi tecnici.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La controinteressata ha a sua volta dichiarato venuto meno l’interesse alla trattazione del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, accettando la compensazione. L’amministrazione resistente ha preso atto e accettato le richieste, con compensazione delle spese salvo il contributo unificato a carico del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che entrambe le parti hanno manifestato, con atti depositati a ridosso dell’udienza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La ricorrente ha formalizzato la richiesta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e la controinteressata ha esteso la medesima dichiarazione al ricorso incidentale e ai motivi aggiunti.
Il Tribunale ha quindi applicato la norma processuale richiamata, che impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La regola non richiede lo scrutinio del merito delle censure, poiché l’interesse alla pronuncia è venuto meno per effetto delle dichiarazioni delle parti.
Il Collegio ha esteso la declaratoria anche al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti, in ragione dell’esplicita dichiarazione della controinteressata e dell’accettazione delle altre parti. L’amministrazione resistente non si è opposta e ha condiviso la definizione del giudizio su questo piano.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale, in conformità alle richieste concordate dalle parti, ponendo il contributo unificato a carico del ricorrente e del ricorrente incidentale. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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