Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e rinvio della trattazione (TAR Sardegna n. 47 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione di una nuova istanza di accertamento di conformità, che sostituisce quella sulla quale si è formato il silenzio-rigetto oggetto di impugnazione, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte e non può che dichiarare l’improcedibilità, con compensazione delle spese ove il peculiare sviluppo della vicenda lo giustifichi. La sussistenza di uno dei casi eccezionali che consentono il rinvio della trattazione va verificata con riguardo alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, quando le interlocuzioni tra le parti siano finalizzate a una definizione stragiudiziale della vertenza. La decisione sulla domanda caducatoria resta riservata alla successiva udienza.

Il Fatto

Il ricorrente e la comproprietaria impugnavano due ordinanze dirigenziali del Comune con cui era stata ingiunta la demolizione e la rimessa in pristino di opere edilizie realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, in quanto eccedenti il limite del 2% delle tolleranze esecutive rispetto alle misure progettuali. I provvedimenti richiamavano il combinato disposto dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 7 della l.r. n. 23/1985, nonché l’art. 34-bis del medesimo d.P.R. e l’art. 7-bis della legge regionale, ed escludevano la sanabilità ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e 16 della l.r. n. 23/1985 per contrasto con le N.T.A. del piano urbanistico.

I ricorrenti proponevano un terzo ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità. Con ordinanza il Collegio riuniva i tre giudizi e disponeva una consulenza tecnica d’ufficio diretta a misurare le differenze tra realizzato e assentito, in superfici e volumi, per ciascuna unità immobiliare.

La Motivazione della Corte

Depositata la relazione peritale, i ricorrenti chiedevano il rinvio della trattazione rappresentando l’avvio di contatti con il Comune per una definizione stragiudiziale, sfociati nella predisposizione di una nuova istanza di accertamento di conformità che tenesse conto degli esiti della consulenza. Producevano in giudizio la nuova domanda e le relazioni tecniche allegate per ciascun mappale.

All’udienza pubblica la difesa dichiarava di non avere più interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio, poiché la nuova istanza aveva ormai superato quella precedente. Il Collegio prende atto di tale dichiarazione e ne trae la conseguenza dell’improcedibilità, non residuando alcun interesse a una pronuncia sul diniego ormai superato.

Le spese del giudizio così definito sono compensate, in considerazione del peculiare sviluppo della vicenda e dell’assenza di una soccombenza sostanziale.

Quanto agli altri due ricorsi, la documentazione prodotta a corredo dell’istanza di rinvio consente di ravvisare uno dei casi eccezionali che giustificano il differimento della trattazione. Il Tribunale dispone pertanto il rinvio della discussione all’udienza pubblica del 22 maggio 2024, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito delle censure avverso le ordinanze di demolizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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