Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 371/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del giudicato di cui si chiede l’ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso che la condanna sostanziale risulta eseguita e il ricorrente ha conseguito il bene della vita. In tale evenienza, l’Amministrazione che abbia adempiuto solo dopo l’incardinamento del giudizio di ottemperanza è condannata al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, desumibile dalla tardività dell’esecuzione rispetto alla proposizione del ricorso. La liquidazione delle spese, tuttavia, deve tenere conto della natura seriale e standardizzata del contenzioso in materia di Carta del docente, potendo il giudice ridurne l’importo in ragione dell’elevata ripetitività dell’attività difensiva.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 150/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi. Nel ricorso, il docente chiedeva che fosse assegnato un termine all’Amministrazione per provvedere e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente aveva provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, accreditando le somme dovute a titolo di Carta del docente in favore del ricorrente. Da ciò è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, infatti, aveva adempiuto al comando giudiziale solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che ne ha determinato la soccombenza sul piano processuale, pur essendo venuta meno ogni questione sostanziale.
In sede di liquidazione, il Collegio ha tuttavia rilevato che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla camera di consiglio, il difensore del ricorrente aveva patrocinato cinque cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Alla luce di ciò, le spese sono state liquidate in misura equa e ridotta, pari a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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