Revoca della parità scolastica: assenteismo non basta senza istruttoria completa (TAR Marche n. 751 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica per assenteismo dagli insegnamenti costituisce misura di extrema ratio e non può fondarsi su ispezioni limitate a poche giornate dell’anno scolastico. L’Amministrazione è tenuta a valutare la gravità e l’irreparabilità della situazione, considerando i ritiri in corso d’anno, le assenze per PCTO e visite scolastiche, nonché l’incidenza dell’assenteismo sul profitto degli studenti. Il riesame disposto dal giudice amministrativo in via cautelare deve essere effettivo: è illegittimo il provvedimento che si risolva in mere controdeduzioni alle censure, senza una nuova e completa ponderazione degli interessi. In tal caso il ricorso originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti sono accolti.

Il Fatto

L’istituto ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la revoca totale dello status di scuola paritaria a partire dall’anno 2023-2024, con riferimento a otto istituti. Il provvedimento si fondava sugli esiti di visite ispettive che avevano rilevato elevati tassi di assenteismo.

Con ordinanza cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza ai fini del riesame, rilevando la mancata concessione del termine di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. n. 267/2007 e indicando i parametri di valutazione. All’esito del riesame l’Amministrazione ha confermato la revoca con una relazione in contraddittorio, impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto il carattere provvedimentale della relazione in contraddittorio, che si conclude con la conferma dei presupposti della revoca. Poiché la conferma è giunta al termine di una nuova istruttoria, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio per cui la conferma in senso proprio, anche se indotta da un provvedimento del giudice, supera le valutazioni poste a base del gravame.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la sistematica assenza dalle classi può giustificare la revoca e, per le violazioni insanabili, non è richiesto il preavviso. Tuttavia un’ispezione che rilevi alti tassi di assenza non è di per sé sufficiente a sostenere un provvedimento così gravoso, data la natura limitata delle verifiche, articolate in poche giornate rispetto alle oltre duecento dell’anno scolastico.

Richiamando Cons. Stato n. 1540 del 2022, il Collegio ribadisce che vanno considerati i ritiri in corso d’anno, le assenze per PCTO e visite scolastiche e l’incidenza dell’assenteismo sul profitto, poiché la revoca costituisce extrema ratio. L’Amministrazione, invece, ha escluso rilievo ai ritiri e ha contestato l’uso dei PCTO senza considerare che la scuola può realizzarli anche oltre il monte ore minimo.

Il provvedimento di riesame è quindi giudicato lacunoso e in contrasto con l’ordinanza cautelare, risolvendosi in controdeduzioni anziché in una nuova ponderazione. Da ciò l’accoglimento dei primi due motivi, assorbenti, e l’annullamento del provvedimento. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *