Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 1250 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Se in tale fase dichiara di aver perduto ogni interesse alla pronuncia, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa del difensore, contenuta in apposita memoria e confermata a verbale, integra la sopravvenienza rilevante. Le spese seguono la soccombenza virtuale, valutata alla stregua dell’infondatezza del ricorso, con eventuale compensazione parziale per giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno agricolo nel Comune di Ceglie Messapica interessato dal tracciato di un metanodotto, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 67 del 03.03.2021 con cui la Regione Puglia ha rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 1 sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Il ricorso investiva anche la relazione istruttoria, i verbali della conferenza di servizi decisoria e una nota provinciale.
Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, il difensore del ricorrente ha depositato memoria il 19 ottobre 2024, rilevando che su vicenda analoga era intervenuta la sentenza di rigetto di quel Tribunale n. 1149/2022, confermata in appello dalla decisione n. 4158/2023, e dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. All’udienza pubblica del 5 novembre 2024 la dichiarazione è stata confermata a verbale; le altre parti hanno preso atto e chiesto la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la vicenda in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza è individuata nella dichiarazione espressa del difensore, contenuta nella memoria del 19 ottobre 2024 e confermata a verbale all’udienza, e non in una semplice condotta processuale di rinuncia alla sola istanza cautelare.
Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo: fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Da ciò discende un limite ai poteri del giudice, che non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso. La pronuncia non è di merito, ma la decisione sulle spese viene costruita attraverso il criterio della soccombenza virtuale: il Collegio richiama l’infondatezza del ricorso, quale espressa dalla sentenza n. 1149/2022 resa su caso analogo e confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4158/2023.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono l’art. 91 c.p.c. e sono poste per due terzi a carico del ricorrente — in favore di ciascuna delle tre parti resistenti costituite, oltre accessori di legge — e compensate per il residuo terzo, sussistendo giusti motivi. La statuizione processuale esaurisce il giudizio, senza alcun esame nel merito dei motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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