Abuso edilizio permanente e acquisizione automatica dell’area per inottemperanza (C.G.A.R.S. n. 752 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli illeciti in materia urbanistica ed edilizia hanno natura permanente: la situazione di illiceità cessa solo con il conseguimento delle autorizzazioni in sanatoria o con il ripristino dello stato dei luoghi. Da ciò deriva l’obbligo di applicare il regime sanzionatorio vigente al momento dell’adozione del provvedimento repressivo, anche quando l’abuso sia stato posto in essere sotto una disciplina anteriore. L’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime non costituisce una confisca né una sanzione autonoma, ma un rimedio di autotutela esecutiva a efficacia dichiarativa, che consegue ipso iure all’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire nel termine assegnato. L’unica ragione idonea a impedire l’effetto acquisitivo è un impedimento obiettivo che l’interessato ha l’onere di dedurre e provare; la mera manifestazione di volontà di ottemperare non sospende il decorso del termine.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia i provvedimenti con cui il Comune, nel 2021, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di un terreno sul quale erano stati realizzati fabbricati abusivi, poi demoliti. Il TAR, con sentenza in forma semplificata, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

L’appello ha riproposto i motivi di primo grado: l’incompetenza del dirigente rispetto al sindaco, l’asserita inapplicabilità della disciplina sopravvenuta in forza dell’art. 23, ultimo comma, L.R. n. 37/1985, e l’ingiustizia dell’acquisizione dopo l’avvenuta demolizione. Il Comune non si è costituito in appello.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. VI, n. 204 del 12 gennaio 2022: dalla natura permanente dell’illecito edilizio discende l’applicazione della normativa in vigore al momento del provvedimento sanzionatorio. Il principio vale anche per le sanzioni pecuniarie sostitutive di quelle demolitorie, poiché l’obbligo di eliminare l’opera illecita resta inalterato nel tempo.

La Corte rileva poi che la data di realizzazione dei manufatti è rimasta incerta. Per il criterio della vicinanza della prova, l’onere di dimostrare l’ultimazione entro la data utile grava sull’interessato, perché l’abuso è di regola frutto di condotta clandestina. Nella specie mancano indizi univoci e il giudicato penale non è opponibile al Comune, non costituitosi parte civile; nemmeno il verbale dei Vigili Urbani del 1984 offre certezza, per la mancata coincidenza delle particelle catastali.

Anche a voler ritenere applicabile il regime anteriore, il potere acquisitivo trova comunque fondamento nell’art. 49 L.R. n. 71/1978, che già prevedeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il solo profilo diverso è l’organo competente: il vizio di incompetenza è però sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché l’atto ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Sul secondo motivo la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2023: la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione integra un illecito omissivo propter rem e impone l’emanazione dell’atto di acquisizione, salvo istanza di accertamento di conformità o impedimento non imputabile. La sola comunicazione con cui l’appellante ha manifestato la volontà di demolire e contestato i presupposti del potere acquisitivo non costituisce causa impeditiva. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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