Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 359 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, manifestata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non residuando alcuna utilità concreta alla pronuncia di merito. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La compensazione delle spese di lite si giustifica in ragione della natura della decisione e dell’adesione manifestata da alcune parti convenute. Il principio processuale applicato è quello dell’interesse alla decisione quale condizione dell’azione, la cui sopravvenuta mancanza preclude la pronuncia sul merito.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, una serie di determinazioni del Comune di Piombino in materia di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, unitamente ad atti regionali di indirizzo. Oggetto del contendere era la proroga della durata delle concessioni in scadenza al 31.12.2020, in esecuzione della normativa statale di settore.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del divieto di proroga delle concessioni scadute o in scadenza e la condanna dell’amministrazione ad avviare procedure ad evidenza pubblica. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 15 febbraio 2024, la parte ricorrente ha evidenziato il venir meno dell’interesse alla decisione, concludendo per la declaratoria di improcedibilità dei gravami a spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. Tale dichiarazione è stata resa con atto del 15 febbraio 2024 e ha investito l’intero oggetto del contenzioso.
Su questa premessa il Tribunale non residua margini per un esame nel merito dei motivi dedotti. La sopravvenuta carenza d’interesse opera quale condizione negativa dell’azione: l’assenza di una utilità concreta e attuale preclude la pronuncia di annullamento e determina l’improcedibilità del gravame.
Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei connessi motivi aggiunti. La decisione si fonda esclusivamente sulla valutazione processuale dell’interesse, senza alcuna statuizione sul merito delle censure relative alle concessioni demaniali.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale. La scelta si giustifica per la natura della decisione, che non definisce il merito, e per la circostanza che alcune parti convenute hanno manifestato adesione alla compensazione stessa. Restano così integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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