Obbligo del consorzio di lottizzazione di rimborsare le opere di urbanizzazione (TAR Puglia n. 1398 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consorzio di lottizzazione che si avvale delle opere di urbanizzazione realizzate dal comune è tenuto a sopportarne i relativi costi, in forza della previsione convenzionale e del principio che impone l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. La riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. è soddisfatta, nella specie, dal principio generale che obbliga chi si arricchisce senza giusta causa a indennizzare chi ha subito la diminuzione patrimoniale, richiamato dall’art. 2041 c.c. Diversamente, i lottizzanti nel cui interesse le opere sono state realizzate conseguirebbero un arricchimento senza causa a danno della generalità dell’utenza. Il consorzio che ha agito in giudizio civile invocando la convenzione non può poi declinarne la titolarità passiva, pena la violazione della buona fede.

Il Fatto

Il Comune di Altamura agisce per la condanna del Consorzio “Lama di Cervo” al pagamento della quota di spettanza di quest’ultimo per i lavori di ampliamento della fognatura nera, di realizzazione della condotta premente e dell’impianto di sollevamento su via Grottole, opere approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 1191 del 31.12.1998. La somma richiesta ammonta a € 40.935,11, oltre interessi legali.

In precedenza il Consorzio aveva citato il Comune davanti al Tribunale di Bari per il pagamento di spese di urbanizzazione; in quel giudizio l’ente comunale aveva spiegato domanda riconvenzionale per la causale in epigrafe. Con sentenza n. 3724/2021 il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale in favore del giudice amministrativo, assegnando termine per la riassunzione. Il Comune ha quindi agito in riassunzione davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della difesa comunale. La controversia è risalente nel tempo e proviene da un precedente rinvio disposto su istanza del Consorzio; la richiesta, motivata da indisposizione del difensore per tre giorni, non indica perché non fossero percorribili la sostituzione in udienza o il deposito di note. Le esigenze di pronta definizione, ispirate al giusto processo, precludono un ulteriore differimento.

Nel merito, il TAR ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio, che assume di non aver sottoscritto il piano di lottizzazione e la convenzione. L’eccezione è smentita dallo stesso contegno processuale del resistente, che aveva agito davanti al giudice civile reclamando la propria pretesa in qualità di titolare attivo della posizione scaturente dalla convenzione, e in particolare dall’art. 3 della stessa. L’eccezione è pertanto infondata e contraria a buona fede.

Il ricorso è fondato. Richiamando le proprie decisioni nn. 466, 1287 e 1288 del 2017, rimaste inappellate, la Sezione osserva che dalla documentazione il Consorzio risulta già servito dalle opere: è quindi tenuto a sopportarne i costi, in parte qua, secondo quanto previsto dalla d.G.C. n. 1191/98. La previsione trova fondamento nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e nella giustificazione della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost., costituita dal principio dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con richiamo a TAR Veneto, sez. I, sent. 4.4.2011 n. 559.

Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Consorzio di versare al Comune € 40.935,11, oltre interessi in misura legale (senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta) dal 26.5.2006, data della notifica della prima richiesta di pagamento, fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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