Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 782 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, allorché la pubblica amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di conformarsi al decisum. La competenza spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Il ricorso è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine ultimativo e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante, con compenso a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 971/2023. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta per un importo di euro 3.500,00 e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero soccombente il 26 luglio 2024. Il passaggio in giudicato è attestato dagli uffici competenti il 17 febbraio 2025. Rilevando l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza richiamando l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Ha poi verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nella specie sussistenti: da un lato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello; dall’altro il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Tribunale ha escluso ogni dubbio sulla ricomprensione, tra i provvedimenti attuabili con il rimedio dell’ottemperanza, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il riferimento normativo è l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dettato proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Accertata la fondatezza del ricorso, il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella articolazione territoriale competente, di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, adottando gli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi nei modi e nella misura ivi indicati. L’esecuzione deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento.
In conformità alle richieste della ricorrente, il TAR ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato. Il compenso è liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’amministrazione, con obbligo per il commissario di documentata relazione sull’attività svolta. Il commissario deve attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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