Variante urbanistica impugnata: inammissibile se il nuovo assetto è migliorativo (TAR Lombardia n. 764 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso una variante allo strumento urbanistico è inammissibile per difetto di interesse quando le previsioni censurate risultino analoghe, o addirittura migliorative, rispetto a quelle contenute nella pianificazione previgente. In caso di accoglimento, l’annullamento giurisdizionale determina la reviviscenza delle precedenti previsioni urbanistiche, con efficacia ex tunc, e il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio concreto dalla caducazione dell’atto impugnato. Il difetto dell’interesse a ricorrere integra una condizione dell’azione, rilevabile anche d’ufficio, che preclude l’esame del merito delle censure di violazione del DM 1444/68 e di eccesso di potere.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato le deliberazioni con cui il Consiglio comunale di Basiano ha approvato la variante al proprio PGT. Secondo la prospettazione attorea, il nuovo assetto pianificatorio avrebbe imposto alla proprietà di cedere alla mano pubblica una quota di superficie irragionevolmente eccessiva, in violazione del DM 1444/68 e con eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
Il Comune si è costituito con comparsa di mera forma e, con memoria successiva, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, reputandola fondata e dirimente, sì da assorbire ogni ulteriore esame del merito. Il Tribunale osserva che il nuovo assetto pianificatorio sarebbe addirittura migliorativo rispetto a quello precedente, che la ricorrente non aveva mai contestato.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza maggioritaria, anche dello stesso TAR Lombardia, secondo cui, in ragione dell’annullamento giurisdizionale delle previsioni e dell’efficacia ex tunc della pronuncia, si determina il fenomeno della reviviscenza delle precedenti previsioni urbanistiche. Il Giudice richiama, tra le altre, le ordinanze di TAR Lombardia n. 2115 e n. 2116 del 2019 e la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 1984, secondo cui l’annullamento di una previsione contenuta in una variante comporta la reviviscenza della destinazione preesistente.
Il Collegio precisa che la conclusione non muta neppure aderendo all’orientamento secondo cui l’annullamento comporterebbe la qualificazione dell’area come zona bianca: anche in tal caso il regime dell’area non potrebbe individuarsi nelle regole annullate. Il principio è ribadito da TAR Lombardia n. 62 del 2022.
Applicando tale regola al caso concreto, il Tribunale rileva che le previsioni censurate sono analoghe e, forse, addirittura migliorative rispetto a quelle contenute nella pianificazione previgente, destinata a rivivere in caso di accoglimento. La ricorrente, pertanto, non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento. Il Collegio valorizza, in senso contrario alla posizione attorea, le stesse difese della ricorrente, che ha riconosciuto come la previsione contestata preveda un onere di cessione di aree per standard urbanistici in misura uguale allo strumento urbanistico precedente.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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