Telemarketing aggressivo e ingannevole, legittimo il rigetto degli impegni (Cons. Stato n. 8587 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pratiche commerciali scorrette, la sussistenza di una manifesta scorrettezza e gravità della condotta consente all’AGCM di respingere la proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, senza dover valutare l’idoneità degli stessi a rimuovere gli effetti della pratica. Il primo contatto telefonico deve assicurare chiarezza e trasparenza sulle finalità commerciali, essendo vietati gli agganci ingannevoli. La mera predisposizione di un codice deontologico non esclude la responsabilità del professionista per l’operato degli intermediari. Le pratiche scorrette costituiscono illecito di pericolo, non richiedendosi la prova del danno né dell’intenzionalità.
Il Fatto
Una società operante nel telemarketing per conto di un editore di opere d’arte impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’AGCM aveva accertato due pratiche commerciali scorrette: una ingannevole, per aver gli operatori prospettato un collegamento con note case editrici e omesso la finalità commerciale della chiamata; l’altra aggressiva, per le modalità insistenti dei contatti e delle visite a domicilio.
L’Autorità aveva irrogato sanzioni pecuniarie e respinto la proposta di impegni. Il TAR respingeva il ricorso. La società appellava deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del rigetto degli impegni, la violazione del diritto di difesa e l’insussistenza degli illeciti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il parere dell’AGCom, obbligatorio ma non vincolante: eventuali vizi restano riferibili al solo provvedimento dell’Autorità, unico atto lesivo per la parte privata. Le valutazioni sulla natura invasiva del telemarketing sono logiche e conformi alla tutela consumeristica, poiché la possibilità di chiudere la chiamata opera in un momento successivo alla logica preventiva.
Sul rigetto degli impegni, la Corte richiama l’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e l’art. 9, comma 2, lett. c), del Regolamento istruttorio: nei casi di grave e manifesta scorrettezza il rigetto costituisce esito dovuto, a prescindere dall’idoneità degli impegni. La discrezionalità dell’Autorità risponde all’esigenza di scoraggiare future condotte illecite, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato n. 8540 del 2024; n. 203 del 2022).
Nel merito, la Corte conferma il carattere ingannevole della prima pratica: gli operatori si presentavano come agenti di una fondazione, sfruttavano il nome di prestigiosi editori e occultavano lo scopo commerciale dietro la consegna di certificati di valorizzazione. Il primo contatto era funzionale alla successiva offerta e non poteva essere isolato dal quadro complessivo. L’obbligo di chiarezza deve essere assolto sin dal primo contatto per evitare agganci ingannevoli (Cons. Stato n. 4422 del 2024; n. 2083 del 2021).
Quanto alla seconda pratica, il carattere aggressivo discende dai plurimi contatti, dalle richieste di appuntamenti a breve e dalle tecniche persuasive. Il codice deontologico non elide la responsabilità, né può escludersi quella della società per l’operato degli intermediari, che operavano per suo conto. Le pratiche scorrette sono illecito di pericolo: irrilevanti il numero di segnalazioni e l’intenzionalità.
Infine, la Corte respinge la richiesta di oscuramento dei dati: il rischio per la continuità aziendale è dedotto in termini generici e il diritto alla riservatezza non può trasformare l’eccezione in regola. Prevale l’interesse generale dei consumatori alla conoscenza delle pratiche scorrette. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.