L’atto di precetto per rilascio non è provvedimento amministrativo impugnabile dal TAR (TAR Lombardia n. 25 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è impugnabile davanti al giudice amministrativo l’atto di precetto per rilascio di immobile emesso ex artt. 480 e 605 cod. proc. civ. in esecuzione di una sentenza civile di condanna al rilascio: si tratta di atto dell’esecuzione forzata, non di un provvedimento amministrativo, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione del TAR. La comunicazione informale con cui un ufficio operativo della società affidataria della gestione del patrimonio immobiliare riscontra un ticket e rappresenta le ragioni ostative alla regolarizzazione non costituisce provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, avendo natura meramente interlocutoria e priva di idoneità a impegnare in via definitiva la volontà del soggetto delegato. L’istanza di regolarizzazione resta pertanto sub iudice, con salvezza delle forme di tutela avverso il silenzio-inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente espone di abitare dal 2010, insieme a un’altra persona, in un immobile di proprietà dell’INPS, il cui patrimonio immobiliare è gestito da una società affidataria munita di procura speciale. La società aveva convenuto in giudizio l’occupante originaria, ottenendo dal giudice ordinario l’accertamento dell’occupazione senza titolo e la condanna al rilascio dell’immobile libero da persone e cose, anche nei confronti di “qualsiasi occupante sine titulo o avente causa”.
L’occupante condannata ha liberato l’appartamento; il ricorrente, rimasto estraneo a quel giudizio, ha presentato istanza di regolarizzazione ex art. 20, comma 4, lett. c-bis, legge n. 164/2014 e ha poi impugnato davanti al TAR il provvedimento di rilascio coattivo previsto per il 28 marzo 2023, oltre alla comunicazione email con cui un servizio della società resistente aveva rappresentato l’impossibilità di accogliere la sanatoria per difetto del requisito temporale. L’INPS e la società si sono costituite eccependo l’inammissibilità dei gravami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie le eccezioni preliminari. Quanto al ricorso introduttivo, l’atto impugnato non è un provvedimento amministrativo, ma un atto di precetto per rilascio notificato in esecuzione della sentenza civile: mancano dunque i presupposti per la cognizione del giudice amministrativo. Lo stesso ricorrente, del resto, ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione ex artt. 404 e 615, comma 2, cod. proc. civ. davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione sulle questioni relative alla validità del precetto.
Anche i motivi aggiunti sono inammissibili. La comunicazione via email impugnata è stata emessa dal sistema informativo della società in risposta a un ticket aperto dal legale del ricorrente per ottenere notizie sulla pratica. Pur indicando le ragioni ostative alla regolarizzazione, essa non assume valore provvedimentale: si tratta di riscontro informale, privo di firma e di dati idonei a impegnare in termini definitivi la volontà del soggetto delegato alla gestione del patrimonio immobiliare.
Le argomentazioni ivi espresse valgono come apporto collaborativo in vista delle successive fasi della procedura. Il provvedimento finale deve essere ancora assunto dalla società, nel rispetto delle esigenze del richiedente e dei tempi di conclusione del procedimento. Restano ferme le forme di tutela che l’ordinamento appresta in caso di colpevole inerzia dell’amministrazione sulle domande del privato.
Il TAR dichiara pertanto entrambi i ricorsi inammissibili. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo
- Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto
- Art. 605 c.p.c. – Precetto per consegna o rilascio
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione