Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Liguria n. 227 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando l’interesse sostanziale dedotto è venuto meno per fatti sopravvenuti, non essendovi più utilità concreta nella decisione. La rinuncia alla decisione, ove manifestata e non contestata, va rilevata d’ufficio quale ragione di improcedibilità. In presenza di volontà concorde delle parti, la compensazione delle spese di giudizio risponde a un criterio di equità processuale e non richiede l’accertamento della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Genova ha definito la conferenza di servizi preliminare richiesta da una società per la verifica delle condizioni necessarie alla successiva approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di una grande struttura di vendita di generi alimentari. L’atto si colloca in un procedimento complesso, che coinvolge la valutazione di enti e uffici diversi in merito alla compatibilità dell’insediamento commerciale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune, due Ministeri, l’Autorità di Sistema Portuale e la controinteressata società proponente. Con memoria depositata il 26 gennaio 2024, la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese; l’atto è stato sottoscritto per adesione anche dai difensori delle controparti. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la ricorrente ha espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio. Tale dichiarazione, priva di contestazioni da parte delle altre parti, assume rilievo decisivo sul piano dell’ammissibilità della domanda.
Il Tribunale richiama quindi l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla la pronuncia di improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuta carenza di interesse. La norma opera quale regola processuale di chiusura del giudizio, quando la pretesa sostanziale non è più in grado di arrecare alcuna utilità al ricorrente.
Su questa base il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso. La decisione non investe il merito degli atti impugnati e non contiene alcun accertamento in ordine alla loro legittimità.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, uniformandosi alla volontà manifestata da tutte le parti nel corso del giudizio. La soluzione riflette il criterio di equità che governa la materia e chiude la controversia senza addossare oneri di lite ad alcuna delle parti coinvolte.
Nota della Redazione
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