Controcampione non conservato e risarcimento per il test tossicologico sulla patente (TAR Veneto n. 2029 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conservazione di un controcampione idoneo alle analisi di revisione rende illegittimo l’accertamento tossicologico posto a fondamento del giudizio di inidoneità alla guida, perché sopprime la controllabilità del dato analitico e comprime il diritto di difesa. L’esigenza di verifica sussiste anche nel procedimento amministrativo di rinnovo della patente, non giustificando la finalità preventiva la soppressione delle garanzie. Il laboratorio che dichiari di aderire alle linee guida che prescrivono il controcampione risponde a titolo di colpa per l’errore di stima della quantità prelevata e per il suo pressoché integrale impiego. Il danno non patrimoniale conseguente alla comunicazione della positività è risarcibile in via equitativa quando la lesione ecceda il mero disagio.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista, chiedeva l’annullamento degli atti con cui l’Azienda ULSS 9 Scaligera e la Commissione medica locale di Verona avevano richiesto accertamenti tossicologici per il rinnovo della patente e ne avevano dichiarato la temporanea inidoneità alla guida il 3 luglio 2025, sulla base degli esiti analitici dell’AOUIV del 23 giugno 2025. Impugnava anche i protocolli sui valori soglia e gli ostativi inseriti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo il risarcimento del danno.
In sede cautelare il Tribunale sospendeva i provvedimenti, disponeva il rilascio di un titolo provvisorio e il rinnovo degli esami presso una ULSS diversa, con analisi dei metaboliti e possibilità di controprova. A seguito di nuova visita il ricorrente veniva riconosciuto idoneo alla guida con validità ordinaria il 18 settembre 2025; dichiarava quindi di non avere più interesse all’annullamento e insisteva nella domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto estromesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevando che la Commissione medica locale è organo dell’Azienda sanitaria e che non erano individuate autonome condotte ministeriali causative del danno. Ha poi respinto le eccezioni dell’ULSS sulla certificazione RFI e sull’inammissibilità della domanda risarcitoria, ritenendo che la riedizione del potere valutativo retroceda il procedimento alla fase iniziale.
La sopravvenuta idoneità alla guida ha determinato la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda demolitoria, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., residuando l’esame della domanda risarcitoria.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La stessa relazione tecnica dell’AOUIV attestava l’impiego di «praticamente l’intero campione» e l’insufficienza del residuo per la controanalisi. Il Collegio, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5451 del 2025, ha ribadito che, stante l’irripetibilità degli accertamenti, il rispetto rigoroso delle forme e l’accurata verbalizzazione assumono valenza sostanziale. L’analisi di revisione è preordinata proprio a consentire all’interessato di dimostrare errori o contaminazioni: la sua impossibilità rende illegittimo l’uso dell’accertamento come presupposto della determinazione sfavorevole.
Sono stati invece respinti gli altri motivi. Quanto alle modalità di prelievo e conservazione, le difformità dedotte non provano l’inattendibilità dell’esame. La fissazione del cut-off a 0,10 ng/mg non è irragionevole, essendo coerente con la finalità di intercettare la condizione di dipendenza, secondo un criterio di estrema cautela. L’assenza di metaboliti non dimostra l’origine esterna della sostanza, potendo il metabolita essere assente anche in caso di consumo attivo. Infondata è anche la tesi sull’arrotondamento del valore di 0,12 ng/mg, trattandosi di risultato quantificato oltre il limite del laboratorio.
La responsabilità risarcitoria è stata riferita alla sola AOUIV, cui competevano prelievo e conservazione. Le linee guida GTFI, cui il laboratorio dichiarava di aderire, prescrivono la raccolta del controcampione: l’errore di stima della quantità integra negligenza e imperizia. Respinte le voci di danno emergente, lucro cessante e danno biologico per difetto di prova, il Collegio ha riconosciuto il danno non patrimoniale, liquidandolo equitativamente in € 1.000,00 ai sensi degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., con condanna dell’AOUIV alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali