Impugnazione del PUC per silenzio assenso e necessaria notifica alla Regione (TAR Liguria n. 87 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano Urbanistico Comunale costituisce un atto complesso, riferibile in modo uguale, nella sua definitiva volontà unitaria, alla Regione e al Comune interessato. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione dello strumento urbanistico generale la Regione si pone come autorità emanante, alla quale il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità. Tale conclusione vale anche quando il piano sia stato approvato per silenzio assenso, poiché l’assenza di un espresso provvedimento di approvazione non fa venir meno il ruolo di cogestione del processo pianificatorio in capo all’ente sovraordinato. L’omessa notifica del ricorso all’autorità emanante non può essere sanata dal giudice con l’integrazione del contraddittorio, rimedio esperibile solo per i controinteressati e a condizione che almeno uno di essi sia stato ritualmente evocato.

Il Fatto

Una proprietaria presenta al Comune della Spezia, in data 2 agosto 2023, una SCIA per il frazionamento dell’unità immobiliare di proprietà, con modifiche dei prospetti e cambio d’uso al residenziale di una porzione delle cantine. Le proprietarie del fabbricato adiacente diffidano il Comune a ordinare la sospensione dei lavori e a inibire gli effetti del titolo, lamentando tra l’altro il mancato reperimento dei parcheggi pertinenziali.

Non intervenendo alcun provvedimento, le confinanti propongono ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento. Nelle more la controinteressata presenta una nuova SCIA alternativa al permesso di costruire e il Comune conclude poi il procedimento con un provvedimento di segnalata regolarità del titolo. Le ricorrenti impugnano tale nota con il secondo ricorso per motivi aggiunti, censurando anche, in via subordinata, le previsioni del PUC che escludono l’obbligo di parcheggi pertinenziali nel caso di frazionamento senza incrementi superficiari superiori al 20%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la presentazione della nuova SCIA ha comportato la rinuncia al titolo già formatosi, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso introduttivo. Anche il primo ricorso aggiuntivo è improcedibile: la sopravvenienza di un provvedimento esplicito, ancorché negativo, supera la lamentata inerzia procedimentale, che costituisce il risultato richiesto con l’azione avverso il silenzio.

Sul secondo ricorso aggiuntivo il Collegio ritiene risolutiva la causa di inammissibilità segnalata d’ufficio: la mancata notifica alla Regione Liguria. Tra gli atti impugnati figura infatti il PUC della Spezia, con specifiche censure dedicate alle disposizioni sulle norme di conformità e congruenza. La formula “ove occorra” nell’epigrafe non consente di ritenere estraneo all’oggetto della domanda lo strumento urbanistico.

Richiamato il consolidato orientamento secondo cui il piano è atto complesso imputabile pariteticamente a Regione e Comune (C.G.A.R.S. n. 1040 del 2020; Cons. Stato n. 517 del 2016), il Tribunale esclude che l’approvazione per silentium muti il quadro. L’art. 38, comma 10, della l.r. Liguria n. 36 del 1977 prevede che il PUC “si intende approvato” in mancanza della delibera regionale entro 120 giorni: il mancato intervento regionale configura un vero e proprio atto di approvazione, anche se reso per silenzio assenso.

Il Collegio precisa infine che l’omessa notifica all’autorità emanante, parte principale ed essenziale del giudizio, non è sanabile con l’ordine di integrazione del contraddittorio. Il secondo ricorso aggiuntivo è pertanto inammissibile. Le domande risarcitorie, peraltro generiche, restano assorbite; le spese seguono la soccombenza sostanziale, mentre non si ravvisano i presupposti per la lite temeraria invocata dalla controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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