Verifica di compatibilità sanitaria e improcedibilità del ricorso incidentale escludente (TAR Puglia n. 149 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il giudice può esaminare in via prioritaria il ricorso principale in applicazione della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, e, una volta respintolo, dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale escludente. Nessuna pronuncia del giudice europeo o nazionale impone di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario quando il ricorso principale sia già stato dichiarato infondato. La verifica di compatibilità di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 costituisce un subprocedimento autonomo e distinto dall’autorizzazione alla realizzazione e dall’autorizzazione all’esercizio, e non integra un provvedimento autorizzatorio. Il sindacato sulle valutazioni tecniche e sui punteggi attribuiti dalla Regione resta nei limiti della manifesta irragionevolezza e del travisamento.

Il Fatto

Un consorzio di cooperative sociali chiede al Comune di Cavallino l’autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità. L’istanza viene trasmessa alla Regione Puglia per il prescritto parere di compatibilità. Essendo pervenute più domande per strutture analoghe nel territorio dell’A.S.L. di Lecce, la Regione procede a una valutazione comparativa.

All’esito, con determinazione dirigenziale, il parere favorevole viene rilasciato a una società concorrente, la cui struttura è già attiva come Casa per la Vita. Il consorzio impugna la determinazione e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, articolando censure sui punteggi assegnati ai parametri qualitativi, sull’asserita sovrapposizione di autorizzazioni e sulla legittimazione della controinteressata. Propone poi motivi aggiunti; la società beneficiaria resiste e propone ricorso incidentale escludente, integrato da motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la sequenza delle impugnazioni. In applicazione della ragione più liquida, richiamando Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4431 del 2020 e TAR Lazio, Sezione II, n. 10021 del 2021, ritiene di poter decidere il ricorso principale e, ove lo reputi infondato, non esaminare il ricorso incidentale escludente, che diviene improcedibile ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

Nel merito, i punteggi attribuiti ai parametri qualitativi della D.G.R. n. 2037/2013 si sottraggono alle censure. È plausibile che l’immobile della controinteressata, da anni adibito a presidio socio-assistenziale accreditato, offra servizi idonei a un’ospitalità confortevole, mentre la struttura del consorzio è un locale commerciale da ristrutturare. Il divario di punteggio non è dunque irragionevole. Quanto alle aree esterne, la determinazione dà atto dello spazio disponibile per la controinteressata e dell’insufficienza delle aree indicate dal consorzio, come verificato in sede di sopralluogo.

Infondata è anche la censura sulla asserita sovrapposizione di autorizzazioni. Il provvedimento impugnato non è un’autorizzazione, ma un parere vincolante che valuta la compatibilità con il fabbisogno; la Regione ha indicato al Comune di rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della preesistente attività socio-assistenziale, secondo l’art. 5, comma 2, punto 2.2, della L.R. n. 9/2017. Il Collegio richiama la distinzione tra autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e verifica di compatibilità, confermando l’autonomia dei relativi procedimenti.

Quanto alla legittimazione della controinteressata, il Collegio rileva che al momento della presentazione della domanda non era ancora efficace il contratto di affitto di ramo d’azienda, divenuto operativo solo con la convalida regionale; la società ha comunque conservato la proprietà dell’immobile e la legittimazione alle proprie determinazioni imprenditoriali.

I motivi aggiunti del consorzio sono dichiarati inammissibili perché basati su documentazione già nota al momento del ricorso introduttivo, dunque tardivi. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile, richiamando Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3094 del 2021. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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