Inammissibile l’azione di accertamento negativo del vincolo paesaggistico (TAR Lazio n. 323 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo non è configurabile un’azione generale di accertamento avente ad oggetto l’esistenza o l’inesistenza di situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo. Il d.lgs. n. 104/2010 ha mantenuto le sole azioni tipiche di accertamento e, nel silenzio della legge, non consente al giudice di pronunciarsi direttamente sul rapporto in luogo dell’Amministrazione. La contestazione della perimetrazione di un vincolo paesaggistico si coltiva con gli strumenti procedimentali di rettifica previsti dalle norme regionali e dalle n.t.a. del PTPR. L’azione di accertamento negativo è ammessa solo se costituisce l’unica tecnica idonea a garantire protezione adeguata e immediata all’interesse legittimo. La rinuncia alla domanda annullatoria e l’inammissibilità di quella di accertamento travolgono la pretesa risarcitoria, difettando il requisito dell’illegittimità del provvedimento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno in Latina destinato in parte a zona L di completamento, chiedevano al Comune il certificato di destinazione urbanistica nel quadro di trattative per la vendita del fondo. Il certificato attestava che l’area ricadeva tra i beni paesaggistici del PTPR ed era vincolata come area boscata. I proprietari ne chiedevano la rettifica, ottenendo un diniego.
Con ricorso hanno impugnato il diniego, chiesto l’accertamento negativo del vincolo e il risarcimento del danno da mancata vendita. Nel corso del giudizio hanno rinunciato alla domanda annullatoria, mantenendo le altre.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato come inammissibile la domanda di accertamento negativo del vincolo boschivo. La posizione dei ricorrenti è di interesse legittimo, confrontandosi con il potere discrezionale dell’Amministrazione in materia di pianificazione paesaggistica. Il d.lgs. n. 104/2010 non prevede un’azione generale di accertamento del rapporto, ma conserva le azioni tipiche degli artt. 31, 34 e 114 cod. proc. amm..
Il giudice amministrativo, nel silenzio della legge, non può sostituirsi all’Amministrazione pronunciando direttamente sul rapporto come se si trattasse di un diritto soggettivo. L’interesse legittimo esaurisce la propria tutela nella partecipazione procedimentale e nell’esercizio del potere, non attingendo il bene sperato se non per il tramite di questo. I ricorrenti non sono però privi di tutela: gli artt. 10 e 26, l. reg. n. 24/1998 e gli artt. 16 e 39 n.t.a. del PTPR disciplinano la procedura di rettifica dell’errata perimetrazione, dove possono farsi valere l’art. 9, comma 2, n.t.a. sulla destinazione al 6 settembre 1985 e l’art. 10, comma 4, l. reg. n. 24/1998 sullo sfruttamento produttivo.
La tecnica di tutela atipica è ammessa solo se unica idonea a garantire protezione adeguata e immediata. Nel caso concreto la procedura di rettifica era già stata attivata e risultava pendente un distinto ricorso avverso il diniego sulla segnalazione di errata perimetrazione. Il presupposto dell’unicità del rimedio non è quindi integrato.
Dalla rinuncia all’azione annullatoria e dall’inammissibilità di quella di accertamento deriva il rigetto della domanda risarcitoria, mancando il presupposto dell’illegittimità del provvedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.