Inammissibile l’appello cumulativo avverso più sentenze e la richiesta condizionata di separazione (Cons. Stato n. 1543 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito proporre un unico appello avverso più sentenze, ancorché pronunciate tra le stesse parti o di identico contenuto, perché il rimedio non è previsto dalla legge processuale e sottrae al giudice il governo dei giudizi. L’appello cumulativo è inammissibile quando manca una strettissima connessione oggettiva e soggettiva tra le cause, non essendo sufficiente la comune vicenda amministrativa di sfondo. È parimenti inammissibile la richiesta di separazione dei giudizi subordinata all’accertamento preventivo dell’inammissibilità dell’appello, perché esplorativa e condizionata. Nel merito, l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’intero immobile e il relativo onere probatorio grava sul richiedente; la sopraelevazione che determini aumento di volumi e superfici necessita di titolo edilizio e legittima l’ordine di demolizione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile destinato ad attività artigianale e commerciale eseguiva una sopraelevazione ai piani secondo e terzo in difformità dal permesso di costruire. Presentava nel 2019 istanza di sanatoria ex artt. 34 e 36 d.P.R. n. 380/2001; il Comune, non riscontrata la richiesta di integrazione documentale, negava il titolo e ordinava la demolizione. Il ricorrente impugnava il diniego e l’ingiunzione davanti al TAR Campania e presentava una seconda istanza di accertamento di conformità, rimasta senza risposta e quindi avversata come silenzio rigetto con autonomo ricorso.
Il TAR, separati i procedimenti, respingeva entrambi i ricorsi con le sentenze n. 2669/2023 e n. 4426/2023. Il ricorrente proponeva appello cumulativo avverso le due pronunce, chiedendo in subordine la separazione dei giudizi. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Secondo l’indirizzo prevalente, non è consentito alle parti proporre un unico appello avverso più sentenze, anche quando le pronunce abbiano lo stesso contenuto o siano rese tra le stesse parti, perché si tratta di rimedio non previsto dalla legge e idoneo a creare situazioni processuali confuse (Cons. Stato n. 6102 del 2011; id. n. 5554 del 2011; id. n. 3232 del 2010).
L’inammissibilità è ravvisata anche aderendo all’indirizzo che valorizza il principio di concentrazione e l’economia processuale, poiché tra le cause difetta il presupposto oggettivo dell’identità delle questioni: le sentenze esaminano atti amministrativi differenti e motivi di censura distinti, non essendo sufficiente la comune vicenda di sfondo (Cons. Stato n. 2290 del 2024; id. n. 1177 del 2022; id. n. 5385 del 2018). La richiesta di separazione è a sua volta inammissibile, perché esplorativa e condizionata all’accertamento preventivo dell’inammissibilità dell’appello cumulativo.
Nel merito l’appello è comunque infondato. Il Collegio conferma il rigetto del ricorso avverso l’ordine di demolizione, rilevando che la sopraelevazione ha prodotto un evidente aumento di volumi e superfici e necessita di titolo edilizio, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria (Cons. Stato n. 3645 del 2024). Quanto alle garanzie partecipative, la natura vincolata dell’atto esclude la portata invalidante del vizio di omessa comunicazione ai sensi degli artt. 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990.
Sul secondo giudizio, la Corte ribadisce che l’accertamento di conformità presuppone la doppia conformità urbanistica ed edilizia dell’intero immobile e che l’onere di dimostrarla grava sul richiedente, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2023 e da Cons. Stato n. 3437 del 2022. Il principio di non contestazione non opera in presenza di contumacia dell’Amministrazione, dato processualmente neutro. La sopraelevazione, inoltre, non integra il volume tecnico per difetto del requisito della limitata consistenza volumetrica. La carenza di motivazione non inficia il rigetto silenzioso, essendo l’obbligo motivazionale imposto solo per l’accoglimento della sanatoria.
L’appello è quindi dichiarato inammissibile e la sentenza confermata, con reiezione dell’istanza istruttoria in quanto ininfluente e nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato.
Nota della Redazione
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