Falsa dichiarazione esclusa se la dichiarazione implica interpretazione del bando (TAR Sardegna n. 732 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra falsa dichiarazione, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva, l’attestazione resa dal richiedente in ordine al possesso di un requisito premiale quando la relativa previsione della lex specialis non sia univoca e richieda un’interpretazione applicativa. In tal caso la dichiarazione non è riferibile a un dato di realtà suscettibile di alternativa logica vero/falso, ma esprime una valutazione interpretativa della norma di bando. L’amministrazione, ove ritenga non spettante il punteggio autoattribuito, deve non riconoscere il punteggio e proseguire la selezione, non già disporre l’automatica esclusione dalla procedura.

Il Fatto

Il ricorrente, giovane imprenditore agricolo, presenta domanda di sostegno nell’ambito della Sottomisura 6.1 del PSR 2014-2020, Bando 2022, per l’avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori. Nell’Allegato C alla domanda dichiara di essersi insediato in un’azienda di provenienza non familiare, attribuendosi i 5 punti aggiuntivi previsti dall’art. 9 del bando.

ARGEA Sardegna, con nota del 23 maggio 2023, comunica il preavviso di diniego, rilevando che alcuni terreni ricompresi nel patrimonio aziendale erano stati in precedenza condotti dal padre del richiedente. Dopo le osservazioni dell’interessato, con determinazione del 15 settembre 2023, l’Agenzia respinge definitivamente la domanda per asserita non veridicità della dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Il ricorrente impugna tali atti davanti al TAR Sardegna, che rinvia al merito e trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per la fondatezza della seconda censura, di portata assorbente. La questione è stabilire se l’erronea autovalutazione del requisito premiale integri la falsa dichiarazione che il paragrafo 11 delle Procedure Operative e l’art. 11 del bando sanzionano con l’archiviazione dell’istanza.

Il Tribunale muove da circostanze incontestate. Il punteggio premiale non è risultato decisivo: il richiedente è stato escluso solo per la ritenuta falsità della dichiarazione. L’art. 9 del bando individuava tre ipotesi ostative al riconoscimento del punteggio: insediamento in terreni in affitto di proprietà di parenti fino al secondo grado; in terreni acquistati da tali parenti; in terreni in precedenza condotti da essi. Escluse le prime due, ARGEA ha ritenuto sussistente la terza, avendo accertato che alcuni terreni erano stati utilizzati dal padre del ricorrente.

Il passaggio decisivo è che tale conclusione non era affatto scontata. La previsione del bando parlava genericamente di “terreni” di provenienza familiare, senza specificare quale dovesse essere la loro incidenza sul totale. Nel caso concreto il subentro aveva riguardato solo la conduzione di circa 8 ettari a fronte di circa 29 ettari di provenienza esterna, nettamente maggioritari. Occorreva quindi stabilire se, in condizioni obiettivamente al limite, fosse realizzata la fattispecie ostativa: questione interpretativa rilevante rispetto alla ratio della disposizione premiale.

Da ciò deriva che il ricorrente, chiamato a dichiarare il possesso o meno del requisito in modo binario, non riferiva una mera circostanza di fatto, ma esprimeva una valutazione interpretativa della norma di bando. La sua affermazione non integra pertanto il concetto di dichiarazione falsa. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la falsa dichiarazione presuppone un dato di realtà rispetto al quale si ponga l’alternativa logica vero/falso, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5627 del 2020.

La conseguenza è che ARGEA, interpretata la norma in senso restrittivo, avrebbe dovuto semplicemente non concedere il punteggio autoattribuito, eventualmente invitando il richiedente a emendare la dichiarazione. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con spese compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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