Inammissibile l’impugnazione del decreto di indizione delle elezioni regionali (TAR Toscana n. 1463 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Presidente della Giunta regionale che indice le elezioni regionali non è atto immediatamente lesivo, poiché la mancata raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste e la conseguente esclusione costituiscono eventi futuri ed eventuali, non sindacabili in via anticipata. La raccolta delle sottoscrizioni finalizzate alla presentazione delle liste non presuppone la previa pubblicazione del decreto di indizione, ben potendo essere avviata prima della sua adozione. L’art. 14 della legge n. 53 del 1990 non impone che tra la data del decreto di indizione e il deposito delle liste intercorrano centottanta giorni, limitandosi a fissare la durata legale dell’adesione prestata dai cittadini. Le questioni di legittimità costituzionale sono incompatibili con la natura super accelerata del rito elettorale e, nel merito, manifestamente infondate.
Il Fatto
Un partito politico e un candidato alla presidenza della Regione, privi di rappresentanza consiliare, impugnavano il decreto con cui il Presidente della Giunta regionale Toscana, in data 12.08.2025 e pubblicato il giorno successivo, aveva indetto le elezioni regionali per il 12 e 13 ottobre 2025. I ricorrenti lamentavano che l’elevato numero di sottoscrizioni richieste dalla legge, da raccogliere in un arco temporale di soli trenta giorni prima del voto, impedisse di fatto la partecipazione alla competizione alle forze politiche emergenti.
Deducevano tre censure di illegittimità, anche di rango costituzionale, per violazione degli artt. 1, 3, 48, 51 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Si costituivano il Ministero dell’Interno, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e la Regione Toscana, eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare della legittimazione passiva, rilevando che il Ministero dell’Interno non è coinvolto in questa fase del procedimento elettorale e va pertanto estromesso dal giudizio.
Nel merito dell’ammissibilità, il Tribunale rileva che il decreto di indizione non ha carattere immediatamente lesivo: la mancata raccolta delle firme e la conseguente esclusione della lista sono eventi futuri ed eventuali, non ancora verificatisi al momento della decisione. Il ricorso è quindi inammissibile.
La sentenza esamina comunque il merito, giudicandolo infondato. I ricorrenti sostenevano che il lasso temporale tra la data fissata per le elezioni e il termine di trenta giorni prima delle stesse, previsto dall’art. 3 della legge regionale Toscana n. 74 del 2004 per la presentazione delle liste, fosse talmente breve da impedire la raccolta delle sottoscrizioni, in violazione anche dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990.
Il Collegio osserva che la raccolta delle firme non presuppone la previa pubblicazione del decreto presidenziale, potendo avvenire anche prima della sua adozione. L’art. 14 della legge n. 53 del 1990 non richiede che tra decreto di indizione e deposito delle liste intercorrano centottanta giorni, limitandosi a disciplinare la durata dell’adesione. Neppure risulta fondata la tesi secondo cui la modulistica presupporrebbe l’indicazione della data esatta delle elezioni, poiché l’art. 11, comma 4, della legge regionale Toscana n. 51 del 2014 non impone tale indicazione.
Quanto alle eccezioni di incostituzionalità, il Tribunale le ritiene incompatibili con la natura super accelerata del rito elettorale e, comunque, manifestamente infondate, poiché il sistema regionale non impedisce alle formazioni politiche di predisporre con congruo anticipo l’organizzazione necessaria alla raccolta delle firme. I ricorrenti sono condannati alla refusione delle spese in favore della Regione Toscana, liquidate in euro 5.000 oltre oneri, con compensazione verso il Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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