Inammissibile l’istanza di chiarimenti sull’esecuzione di provvedimento amministrativo non inciso dal giudice (TAR Abruzzo n. 42 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi in via preventiva sulle modalità di esecuzione di un provvedimento amministrativo i cui effetti non siano stati incisi da alcuna pronuncia giurisdizionale. Il divieto posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. di decidere su poteri amministrativi non ancora esercitati costituisce espressione del principio di separazione dei poteri e di riserva di amministrazione. La facoltà di chiedere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, prevista dall’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di un provvedimento giudiziale da eseguire e non consente di traslare sull’organo giudicante l’attività di amministrazione attiva. Qualora l’istanza miri a ottenere autorizzazioni preventive per l’esecuzione di un atto amministrativo autonomamente efficace, essa è inammissibile e integra abuso dello strumento processuale.

Il Fatto

La ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila aveva adottato un provvedimento con cui ordinava al destinatario l’invio al macello di tutti i suini presenti in una determinata località. Il destinatario impugnava l’atto e chiedeva la sospensione cautelare, che il TAR respingeva: il provvedimento sanitario restava così pienamente efficace.

Rimasta ineseguita la prescrizione, l’amministrazione proponeva istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. per ottenere dal giudice l’ordine di esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare o, in subordine, l’autorizzazione a procedere in danno, con l’ausilio della forza pubblica, all’ingresso nella proprietà, alla gestione sanitaria dei capi e all’individuazione di una ditta per il trasporto del bestiame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua una duplice preclusione. Da un lato l’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. stabilisce che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Dall’altro l’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. consente di disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese solo in caso di accoglimento del ricorso.

La ratio del divieto è indicata dalla relazione governativa al codice del processo amministrativo: evitare domande dirette a orientare l’azione amministrativa pro futuro, con violazione del principio della divisione dei poteri. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, secondo cui la regola esprime il principio costituzionale di separazione dei poteri e di riserva di amministrazione.

La verifica decisiva è di ordine processuale. L’ordinanza richiamata si era limitata a respingere la domanda di sospensione, senza accogliere il ricorso e senza innovare gli effetti del provvedimento sanitario. Ne consegue che l’atto da portare a esecuzione non è un provvedimento giudiziario, ma il provvedimento originario della ASL, rispetto al quale le modalità esecutive rientrano nelle scelte della pubblica amministrazione procedente.

Il Collegio riconosce che l’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. ammette il ricorso per ottemperanza anche per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione e che tale rimedio è esperibile dall’amministrazione tenuta all’ottemperanza. Tuttavia ciò non apre la strada a un intervento preventivo del giudice amministrativo su atti amministrativi i cui effetti non sono stati toccati da alcuna pronuncia giurisdizionale. L’istanza viene quindi qualificata come abuso dello strumento processuale, finalizzato a traslare sul TAR l’attività di amministrazione attiva.

Il Tribunale rileva infine che la ASL dispone di tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento per gestire la situazione, anche in considerazione dei delicati risvolti sanitari e delle connesse responsabilità civili e penali. La domanda è dichiarata inammissibile, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *