Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 41 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un’ordinanza di demolizione e la connessa sanzione pecuniaria diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il Comune, dopo la rimozione coattiva dell’opera, adotti nuovi provvedimenti repressivi in relazione alla ricostituzione dell’abuso e questi non siano impugnati. La mancata impugnazione cristallizza gli effetti dei nuovi atti e rende inutile una pronuncia sul provvedimento originario. L’improcedibilità non esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese, che vanno liquidate applicando il criterio della soccombenza virtuale, verificando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato accolto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Abruzzo due ordinanze comunali del 06.08.2019: la n. 36, di demolizione di opere abusive e riduzione in pristino, e la n. 37, di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata presentazione della CILA ai sensi degli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. Oggetto del contendere era una recinzione in rete metallica collocata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel perimetro dell’Ente Parco.
Con ordinanza collegiale n. 1/2020 il TAR respingeva l’istanza cautelare. Il Comune procedeva poi alla rimozione coattiva delle opere e redigeva apposito verbale. Accertata la ricostituzione della recinzione, l’amministrazione adottava nuove ordinanze di demolizione e di irrogazione della sanzione, che il ricorrente non impugnava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenuta adozione dei nuovi provvedimenti repressivi, conseguenti alla ricostituzione dell’opera abusiva dopo la rimozione coattiva, incide sull’interesse alla decisione del ricorso originario. Poiché gli atti sopravvenuti non sono stati impugnati, si è determinata la cristallizzazione dei loro effetti giuridici.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. Una pronuncia sul provvedimento del 2019 non potrebbe più produrre alcuna utilità per la parte, essendo la situazione giuridica ormai definita dai nuovi atti.
Il Tribunale affronta poi la questione delle spese processuali. L’improcedibilità non esime il giudice dal decidere sul punto. Il Collegio richiama i principi in materia di soccombenza virtuale: occorre valutare se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe risultato meritevole di accoglimento e la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa.
Nel caso concreto il TAR ritiene, anche in considerazione di quanto stabilito con l’ordinanza cautelare n. 1/2020, che le spese debbano essere liquidate come da dispositivo. La ricorrente è pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse, pur travolgendo la domanda, non impedisce una regolazione delle spese fondata su una valutazione prognostica dell’esito della lite. Il ricorso è dichiarato improcedibile e la sentenza è posta in esecuzione dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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