Nessuna ripetizione somme se causa di servizio accertata oltre ventiquattresimo mese (TAR Abruzzo n. 44 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento economico del personale militare collocato in aspettativa per infermità, l’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 esclude la ripetizione delle somme corrisposte in misura intera quando la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. L’Amministrazione che intenda recuperare gli emolumenti deve verificare tale condizione, non potendosi limitare all’accertamento della mancata dipendenza da causa di servizio. Ove il presupposto negativo della ripetizione sia integrato, l’ingiunzione di pagamento è illegittima e va annullata.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio permanente per infermità ed è stato collocato in congedo assoluto. La patologia accertata dalla competente commissione medica era costituita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado medio, cronicizzata. Avendo rinunciato al transito nelle aree funzionali del personale civile, l’interessato ha ottenuto il collocamento in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010.
In precedenza aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo. Il Comando Generale dell’Arma ha emesso decreto con cui ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Su tale presupposto il Centro Nazionale Amministrativo ha avviato il recupero delle somme corrisposte in misura superiore al dovuto durante l’aspettativa, notificando l’ingiunzione di pagamento. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha sospeso il giudizio in via cautelare e, con successiva ordinanza, ha ritenuto la pronuncia della Corte dei Conti sulla pensione privilegiata un antecedente logico del giudizio amministrativo, disponendo la sospensione in attesa della decisione contabile. Nelle more è intervenuta la sentenza della Terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti n. 338/2022, che ha annullato la decisione di primo grado rimettendo la causa al giudice contabile.
Pur in assenza di una definizione del merito contabile, il TAR ha ritenuto la controversia matura per la decisione, concentrando l’esame sulla norma applicata dall’Amministrazione. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, che disciplina il trattamento economico durante l’aspettativa per infermità e i limiti alla ripetizione degli emolumenti.
La disposizione prevede che, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, competono gli emolumenti in misura intera. Qualora la dipendenza non venga riconosciuta e non siano attivate le procedure di transito, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e tutte quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese di aspettativa continuativa. Il Collegio ha però rilevato che l’Amministrazione ha applicato solo tale previsione, omettendo di verificare l’ipotesi successiva.
Il paragrafo seguente stabilisce infatti che non si dà luogo alla ripetizione quando la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Nel caso concreto, al netto di alcuni errori materiali nelle date, il collocamento in aspettativa è avvenuto in epoca risalente, mentre la pronuncia sulla causa di servizio è intervenuta solo successivamente, ben oltre i ventiquattro mesi.
Integrato il presupposto che esclude la ripetizione, il ricorso è stato accolto e l’ingiunzione annullata. La particolarità della materia ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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