Inammissibile l’ottemperanza di chiarimenti contro la sentenza di rigetto (TAR Campania n. 1623 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. presuppone una sentenza idonea a produrre un obbligo conformativo in capo all’amministrazione. Le sentenze di rigetto non accertano né costituiscono alcun effetto, lasciando invariato l’assetto giuridico dei rapporti determinato dall’atto impugnato. Ne consegue che il privato la cui domanda sia stata respinta nel giudizio di cognizione difetta di legittimazione e di interesse a proporre l’ottemperanza, non potendo pretendere che il giudice indichi all’amministrazione una specifica modalità di esecuzione. Legittimata ai chiarimenti è, semmai, l’amministrazione rimasta soccombente e tenuta a conformarsi alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la nota con cui il Comune aveva in parte denegato una SCIA in sanatoria ex art. 36 bis TUED, contestando la realizzazione di opere eseguite senza titolo. Con sentenza del TAR Campania, sez. II, il ricorso era stato respinto: il Tribunale aveva escluso la formazione del titolo abilitativo per silentium, rilevando la mancata decorrenza dei termini e precisando che il ricorrente avrebbe dovuto adempiere alle modifiche da lui stesso proposte ai sensi del comma II dell’art. 36 bis TUED e seguire le ulteriori prescrizioni dell’Amministrazione.
Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., per ottenere indicazioni sulle modalità di esecuzione della sentenza. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del rimedio, atteso l’esito reiettivo della pronuncia, osservando nel merito che le modalità esecutive erano già desumibili dalla proposta progettuale accolta dall’Ufficio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare. A fronte della natura reiettiva della sentenza da ottemperare, ancorché sia stata chiesta la cd. ottemperanza di chiarimenti, mancano le condizioni dell’azione della legittimazione e dell’interesse. Il giudizio di ottemperanza non è un rimedio di carattere generale: sono legittimate tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione, salvo il caso dei chiarimenti, per i quali è legittimata anche l’amministrazione soccombente che abbia dubbi sulle modalità dell’esecuzione (Cons. Stato sez. IV, 13.09.2024, n. 7547).
Specularmente, il privato non è legittimato ad agire per l’ottemperanza quando il suo ricorso sia stato respinto: il rimedio può essere proposto unicamente da chi abbia ottenuto l’accoglimento di una propria domanda (Cons. Stato sez. III, n. 5978/2022). Le sentenze di rigetto, del resto, non producono alcun effetto di accertamento e tanto meno costitutivo, lasciando invariato l’assetto dei rapporti determinato dall’atto impugnato, rispetto al quale non si pone alcun obbligo di ottemperanza (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 859/2025).
Il Collegio respinge la tesi attorea secondo cui residuerebbero spazi per l’ottemperanza di chiarimenti anche a fronte del rigetto, con convogliamento degli elementi dell’ottemperanza nell’effetto conformativo verso l’amministrazione non soccombente. Anche quanto alle modalità di esecuzione, l’ottemperanza presuppone una restrizione degli ambiti decisionali dell’Amministrazione: la domanda ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. può essere proposta dall’amministrazione rimasta soccombente, ma non è configurabile alcun obbligo di ottemperanza verso le sentenze di rigetto (TAR Liguria, sez. I, n. 835/2015).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad agire. Per mera completezza espositiva, il Collegio osserva che l’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del provvedimento, indicate dallo stesso ricorrente, costituisce il riferimento interpretativo per il prosieguo del procedimento. Le spese sono compensate attesa la singolarità della vicenda procedimentale e della questione processuale.
Nota della Redazione
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