La Carta docente è bene della vita e l’inerzia del Ministero si (TAR Campania n. 4241 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conseguire il risultato concreto, cioè l’accredito dell’importo nominale. Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’ordine di ottemperanza entro un termine perentorio. Alla scadenza senza adempimento consegue la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale pari a euro 500 annui, per cinque annualità già maturate, per un totale di euro 2.500.
La sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva ed è stata notificata in forma esecutiva; è decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha però proceduto al pagamento. Il ricorrente chiede quindi l’ordine di ottemperanza, la nomina anticipata di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito senza dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’obbligo nascente dalla sentenza civile. Il giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione, che deve conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce in un’attività formale: consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. La Carta elettronica e l’accreditamento dell’importo nominale costituiscono, nella specie, proprio quel bene.
Accertati i presupposti processuali dell’ottemperanza — passaggio in giudicato della sentenza, notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione, decorso del termine dilatorio — il Tribunale rileva che il Ministero, pur costituito, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.
Da qui l’ordine di ottemperanza: assegnazione della Carta elettronica e accredito dell’importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Il termine è scandito in funzione del risultato, non della mera attività amministrativa.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente e assicurerà l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. La nomina anticipata risponde alla logica di effettività della tutela: evita che il nuovo ritardo imponga un ulteriore giudizio.
Il Tribunale condanna inoltre l’Amministrazione alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Essa decorre dalla comunicazione della sentenza e corre fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Sul punto il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 17 dicembre 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 1° aprile 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.