Impugnazione per saltum e forma scritta del contratto con fondo interprofessionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 23609 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non viola il contraddittorio e il diritto di difesa se, nell’ambito del rito previgente, concede termini per il deposito delle note conclusive prima dell’udienza collegiale, al fine di decidere con motivazione contestuale: la parte che abbia fruito di tali termini non può dolersi della mancata assegnazione di quelli ex art. 190 c.p.c., né della mancata rimessione in termini se non li abbia richiesti. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori senza riprodurre i capitoli di prova, i documenti e le istanze di esibizione non accolti, né indicare le ragioni della loro decisività. In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il contratto di prestazione d’opera con un fondo interprofessionale, avendo natura pubblica, richiede la forma scritta ad substantiam, non surrogabile da comportamenti concludenti o dalla corrispondenza tra le parti; la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. postula la prova di un vantaggio patrimoniale in capo all’arricchito.
Il Fatto
Una società cooperativa e la sua legale rappresentante, che avevano svolto attività di consulenza e procacciamento di aziende verso un fondo interprofessionale per la formazione continua, convenivano in giudizio il fondo per ottenere il pagamento di un compenso per le prestazioni rese, asseritamente in forza di un rapporto d’opera ex art. 2222 c.c., nonché il risarcimento dei danni per inadempimento e per condotta anticoncorrenziale, oltre alla domanda subordinata di arricchimento senza causa. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo necessaria la forma scritta del contratto, non surrogabile da corrispondenza o comportamenti concludenti, ed evidenziando che l’eventuale rapporto era intercorso con un ente diverso dal fondo convenuto. Avverso la sentenza d’appello le originarie attrici proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il fondo non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione preliminare, dichiarando irricevibile l’istanza di ricusazione formulata in modo informale e prima della fissazione dell’udienza, senza l’indicazione dei giudici ricusati; nel giudizio di legittimità tale istanza deve essere proposta con le forme e nei termini di cui all’art. 52, secondo comma, c.p.c., non essendo ammesso il mezzo del fax per atti diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 366, quarto comma, c.p.c.
Nel rigettare il primo motivo, la Corte ha chiarito che la mancata concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica determina di per sé la nullità della sentenza, per la lesione del diritto di difesa; nel caso di specie, però, i termini erano stati concessi con decreto presidenziale in via anticipata rispetto all’udienza, con la previsione del deposito di note conclusive per consentire la decisione contestuale. La parte che aveva fruito di tali termini non aveva chiesto di essere rimessa in termini, sicché alcuna violazione del principio del contraddittorio era configurabile, in coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17603 del 2025.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente che deduce la mancata ammissione di mezzi istruttori ha l’onere di riprodurre i capitoli di prova e le istanze di esibizione non accolte, per consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare; nel caso concreto le ricorrenti avevano indicato genericamente documenti dal n. 105 al n. 143, senza trascriverne il contenuto essenziale, ed erano incorsi nella preclusione derivante dalla doppia conforme, non avendo dedotto che le due decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni di fatto.
Il terzo e il quarto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili: la censura che confonde l’omessa pronuncia con l’omessa motivazione è contraddittoria, perché i due vizi hanno presupposti e regimi diversi; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando la decisione si fondi su prove inesistenti o su informazioni impossibili da ricavare dalla fonte acquisita, il che non ricorreva nel caso di specie, avendo la Corte territoriale espressamente valutato la documentazione prodotta, pervenendo alla conclusione che il rapporto era intercorso con un ente diverso.
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Nota della Redazione
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