Silenzio e riqualificazione urbanistica: il rinvio al PUG non è inerzia (TAR Puglia n. 297 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non resta inerte sull’istanza di riqualificazione urbanistica quando abbia avviato il procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, nel quale l’area del privato risulti inclusa: il rinvio alla pianificazione generale costituisce riscontro idoneo a escludere il silenzio-inadempimento. La scelta delle modalità della riqualificazione resta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, che non è vincolata dai contenuti dell’iniziativa privata. La decadenza dei vincoli di inedificabilità per decorso del termine non attribuisce al proprietario alcuna aspettativa al conferimento di specifiche qualità edificatorie. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e il rigetto dei motivi aggiunti avverso la nota di riscontro.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in agro del Comune di Leverano, presenta un’istanza di riqualificazione urbanistica in senso edificatorio, per intervento diretto o convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001. Non ottenendo riscontro, propone ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la nomina di un commissario ad acta.

Nelle more del giudizio il Comune riscontra l’istanza con una nota nella quale richiama l’avvio della procedura di formazione del Piano Urbanistico Generale e l’affidamento dell’incarico di redazione, escludendo di essere rimasto inerte e qualificando come aggravio ingiustificato l’adozione di una variante specifica. Il ricorrente impugna tale nota con motivi aggiunti, deducendo la violazione del dovere di provvedere con atto motivato, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi in materia di decadenza dei vincoli espropriativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica se la nota di riscontro abbia realmente definito la pretesa del ricorrente o se l’Amministrazione abbia procrastinato sine die la definizione dello specifico procedimento. La risposta è negativa: dagli atti emerge che il Comune ha avviato la procedura per la formazione del PUG, ha adottato l’atto di indirizzo, ha indetto la gara per l’incarico di redazione e ha proceduto alla stesura del documento preliminare programmatico con avvio del procedimento di VAS.

Su questa base il Tribunale ritiene che l’area del ricorrente sia inclusa nell’avviato procedimento di pianificazione dell’intera area comunale, con la conseguenza che la sua aspettativa alla riqualificazione non può dirsi disattesa. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma che, in presenza di un vincolo scaduto, sussiste l’obbligo di ripianificare la zona, ma resta rimessa al Comune la scelta delle modalità più adeguate in relazione all’interesse pubblico al corretto uso del territorio, potendosi ammettere anche la reiterazione dei vincoli scaduti.

Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui l’Amministrazione, pur tenuta a iniziare il procedimento di riqualificazione, non è vincolata dai contenuti dell’iniziativa privata, spettando comunque alla stessa la verifica e la scelta della destinazione. I precedenti invocati dal ricorrente sono dichiarati non sovrapponibili alla fattispecie.

Quanto alla pretesa all’edificabilità ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale la respinge ricordando che, in ragione della massima discrezionalità nelle scelte di pianificazione, la decadenza dei vincoli di inedificabilità per decorso del termine quinquennale non crea nel proprietario alcuna aspettativa al conferimento di particolari qualità edificatorie.

In conclusione, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *