Inammissibile il ricorso contro il congedo se non impugnato il verbale medico (TAR Trentino-Alto Adige n. 234 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale della Commissione medica ospedaliera di seconda istanza, che giudica il militare permanentemente non idoneo al servizio incondizionato, costituisce atto presupposto autonomamente lesivo e non semplice parere endoprocedimentale. La sua omessa e tempestiva impugnazione rende inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso il decreto di cessazione dal servizio e collocamento in congedo assoluto, atto meramente consequenziale. Il giudizio di inidoneità è espressione di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo può censurarlo solo per palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, non sostituendo la propria valutazione a quella dell’organo medico. Le conclusioni dei consulenti di parte non inficiano il giudizio globale delle commissioni militari, espresso con riferimento alla natura e gravosità delle mansioni.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica Militare, dopo un percorso di accertamenti presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale, veniva giudicato inidoneo in via temporanea e poi, su ricorso amministrativo, la Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza lo dichiarava permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, disponendone il collocamento in congedo assoluto, con possibilità di reimpiego nei ruoli civili.
Con il decreto dirigenziale del Ministero della Difesa veniva quindi disposta la cessazione dal servizio. Il ricorrente impugnava tale decreto, censurando in realtà il giudizio medico d’inidoneità sulla base di due perizie di parte, e chiedeva l’annullamento, il risarcimento del danno e, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per omessa impugnazione del verbale della C.M.O. di Seconda Istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare tardivo il deposito documentale del 6.9.2024, avvenuto oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza fissato dall’art. 73 cod. proc. amm. Passa poi allo scrutinio dell’eccezione d’inammissibilità, che ritiene fondata.
Il verbale della C.M.O. di Seconda Istanza, notificato per estratto, è atto autonomamente lesivo e presupposto del decreto impugnato. Quest’ultimo si limita a dare atto, nella motivazione, del giudizio tecnico già espresso e ne dispone la conseguenza. La formula generica dell’epigrafe, riferita agli atti presupposti “ove lesivi”, non vale a integrare l’impugnazione. Poiché il ricorrente non ha proposto censure avverse al decreto, volgendo tutte le doglianze contro il giudizio medico, il gravame è inammissibile: dall’annullamento del provvedimento consequenziale non trarrebbe utilità alcuna, restando efficace il giudizio d’inidoneità.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di omessa impugnazione dell’atto presupposto divenuto inoppugnabile, è inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale per vizi riconducibili al primo (Cons. Stato, sez. III, n. 5461/2020; TAR Milano, sez. II, n. 360/2021). Respinge la tesi difensiva della natura endoprocedimentale del verbale: la previsione del rimedio amministrativo si giustifica proprio per la sua immediata lesività (TAR Catanzaro, sez. I, n. 1372/2015). Né rileva che sia stato notificato un estratto, contenendo esso gli elementi idonei a far percepire la lesività.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. Il giudizio della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per palese irragionevolezza o travisamento (Cons. Stato, sez. II, n. 6184/2022; n. 10372/2022). La C.M.O. non ha affermato una patologia psichiatrica, ma rilevato tratti personologici incompatibili con il servizio incondizionato, in quanto connotato da maggiore stress psichico, ritenendo il ricorrente reimpiegabile nei ruoli civili. Le perizie di parte ammettono entrambe un problema psicologico e divergono solo sulla valutazione opinabile, non sostituibile in sede giurisdizionale. Il giudizio resiste, quindi, anche nel merito, con spese compensate.
Nota della Redazione
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