Rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti e cessazione della materia (TAR Trentino-Alto Adige n. 235 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm., richiamato dal diritto processale amministrativo provinciale applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano. Il giudice non è chiamato a esaminare nel merito i motivi di impugnazione, ma soltanto a prendere atto della rinuncia e dell’accettazione delle controparti e a dichiarare estinto il giudizio. La compensazione delle spese consegue all’accordo processuale intervenuto tra le parti, che ne hanno fatto espressa richiesta quale condizione della rinuncia. Resta fermo che la rinuncia deve provenire da soggetto munito di valida procura e che l’accettazione deve essere espressa.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, una serie di atti connessi al trasferimento della sede di una azienda agricola chiusa dal centro storico verso un’area agricola, unitamente alla variante al piano paesaggistico comunale e ai successivi titoli edilizi e paesaggistici. Il ricorso si fondava su due motivi, il primo relativo alla legittimità della variante urbanistica e alla supposta elusione dell’autorizzazione paesaggistica provinciale, il secondo concernente la competenza della commissione comunale e il rispetto della distanza minima dal confine.

Nel corso del giudizio la vicenda fattuale si è evoluta: il controinteressato ha presentato una nuova istanza edilizia e l’amministrazione comunale ha rilasciato una nuova autorizzazione paesaggistica e una variante alla concessione edilizia. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso, condizionando la rinuncia alla compensazione delle spese; tutte le parti resistenti hanno prestato accettazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia al ricorso è stata sottoscritta dai difensori del ricorrente in forza di valida procura e che essa è stata accettata da tutte le controparti constituite: la Provincia autonoma, il Comune e il controinteressato. L’accettazione è stata espressa e ha recepito la condizione della compensazione delle spese.

Su tale presupposto il giudice ha richiamato l’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm. — nella versione applicabile nel processo amministrativo provinciale — secondo cui il processo si estingue quando le parti accettano la rinuncia. Alla luce dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice è pertanto tenuto soltanto a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito dei motivi di ricorso.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in considerazione dell’accordo intervenuto, ponendo definitivamente a carico del ricorrente i contributi unificati. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e il dispositivo è stato dichiarato eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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