Operazioni soggettivamente inesistenti: la prova della consapevolezza del contribuente e l’irrilevanza dell’iscrizione al VIES (Cass. civ. Sez. 5 n. 7623 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, anche in un contesto di frode carosello, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che il destinatario della fattura fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo fraudolento. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici. Solo dopo che l’Ufficio abbia assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. L’identificazione del fornitore reale, l’effettività del trasporto della merce e l’iscrizione del fornitore apparente al sistema VIES sono elementi irrilevanti ai fini della contestazione dell’inesistenza soggettiva dell’operazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava, tramite un processo verbale di constatazione, la partecipazione della società contribuente a una frode carosello nel commercio di materiale elettronico, realizzata mediante l’interposizione di società cartiere prive di reale struttura. Sulla base di tali elementi, l’Ufficio notificava un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA non versata. La società impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Roma, che ne respingeva il ricorso, ma la CTR del Lazio accoglieva l’appello della società , annullando l’avviso. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando la sentenza della CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento basandosi su tre assunti: l’obbligo per l’Ufficio di individuare il fornitore comunitario occulto, l’effettivo trasporto della merce e l’iscrizione dei fornitori al sistema VIES. Secondo la Suprema Corte, questi elementi sono tutti irrilevanti per escludere l’inesistenza soggettiva delle operazioni.
La Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione non riguarda la prova dell’inesistenza materiale della transazione, bensì la dimostrazione della consapevolezza del contribuente di partecipare a un’evasione fiscale, conoscenza che può essere provata anche in via presuntiva. L’Ufficio, nel caso di specie, aveva allegato elementi specifici come la mancanza di mezzi e di personale dei fornitori apparenti e il loro omesso versamento dell’IVA, sufficienti per assolvere tale incombente.
La Corte ha quindi chiarito che l’identificazione del fornitore reale è un dato irrilevante, così come l’effettività della consegna fisica delle merci, che non muta la natura fittizia dell’interlocutore contrattuale. Ciò che rileva, invece, è la dinamica fraudolenta sottesa all’operazione, caratterizzata dal coinvolgimento di un soggetto privo di reale operatività .
Parimenti, è stata giudicata ininfluente l’iscrizione al sistema VIES dei fornitori, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che la qualifica come un requisito meramente formale, non determinante per la qualificazione della cessione intracomunitaria. La pronuncia, cassando la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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