Nell’actio negatoria servitutis il giudice di rinvio può esaminare questioni rimaste assorbite, ma il travisamento della CTU è inammissibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 10156 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’actio negatoria servitutis, la titolarità del bene costituisce requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia; la parte ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto. Il giudice di rinvio, a seguito di cassazione per violazione di norme di diritto, è vincolato esclusivamente al principio di diritto enunciato, ma conserva il potere-dovere di esaminare le eccezioni ritualmente proposte e rimaste assorbite nella sentenza cassata, purché non investite dal giudizio di legittimità. La domanda di concessione in sanatoria costituisce atto amministrativo contenente un’autodichiarazione del richiedente, inidonea a dimostrare la titolarità del fondo. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, è vizio da far valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c., non quale errore di percezione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Il Fatto
Nel 2006, il proprietario di un fondo conveniva in giudizio il vicino, lamentando che i lavori di pavimentazione eseguiti da quest’ultimo avessero aggravato il deflusso delle acque piovane, causando infiltrazioni e danni al fabbricato insistente sul fondo. L’attore domandava, a norma dell’art. 913 c.c., il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello la riformava, ritenendo non dimostrata la proprietà della particella in questione.
A seguito di cassazione con rinvio, la Corte territoriale rigettava nuovamente la domanda, rilevando che i danni accertati interessavano una particella diversa, di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, e che l’attore non aveva mai allegato né provato un titolo su tale particella. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli eredi dell’attore originario, sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rigetta il primo motivo, affermando che la censura muove da un presupposto errato. L’ordinanza rescindente aveva stabilito esclusivamente lo standard probatorio per l’accertamento della legittimazione attiva, senza accertare che i danni insistessero sulla particella di cui era stata dimostrata la comproprietà. La ratio decidendi del rigetto non risiede nella negazione della legittimazione per difetto di prova della proprietà, ma nella constatazione che il fondo danneggiato non coincide con quello per il quale la comproprietà è stata dimostrata. L’esame dei motivi di appello, dichiarati assorbiti e mai decisi, rientrava nei poteri-doveri del giudice di rinvio, il cui vincolo ex art. 384 c.p.c. investe il principio di diritto, non le questioni di fatto non affrontate.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha esaminato la questione della titolarità della particella 62 risolvendola negativamente, e l’esame è stato compiuto, non omesso. La domanda di sanatoria edilizia non costituisce titolo di proprietà, essendo un mero atto amministrativo contenente un’autodichiarazione del richiedente, inidonea a dimostrare la titolarità del fondo anche secondo lo standard attenuato. Né la produzione documentale può supplire al difetto di allegazione nell’atto introduttivo, non avendo l’attore mai dedotto la titolarità della particella 62 come fondamento della propria legittimazione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte osserva che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, in caso di svista sul fatto probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto. Qualora, invece, il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ex art. 360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c. Nella specie, la localizzazione dei danni ha formato oggetto di discussione tra le parti sin dal primo grado, e la valutazione della Corte territoriale, basata sulla consulenza tecnica, sulle fotografie e sulla planimetria, non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione priva di contraddizioni irriducibili.
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Nota della Redazione
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