Rinvio per il nuovo perimetro del ricorso del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. 5 n. 15401 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha introdotto il divieto di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ossia i reati a citazione diretta. Tale divieto non incontra alcuna limitazione nella proposizione del ricorso per cassazione, che resta esperibile dal pubblico ministero deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi comprese le doglianze in tema di motivazione per difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. Il mancato esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. può essere sorretto da motivazione implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della pronuncia di merito, la quale deve comunque indicare la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione sulla responsabilità dell’imputato.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10.10.2025 con cui il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di furto pluriaggravato. Il pubblico ministero deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando di aver sollecitato l’audizione di un teste ex art. 507 cod. proc. pen., senza ottenere risposta dal Tribunale, il quale non aveva spiegato le ragioni del mancato esercizio dei poteri discrezionali di integrazione probatoria. Il Tribunale era comunque pervenuto all’assoluzione per insufficienza di prove, senza considerare tutti gli elementi emergenti a carico dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la sentenza impugnata, concernente un reato a citazione diretta, era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. In proposito, ha richiamato la legge n. 114 del 9 agosto 2024, che ha sostituito il primo periodo dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., prevedendo espressamente che il pubblico ministero non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
La Corte ha poi precisato che la novella, avendo vietato l’appello del pubblico ministero ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, non incontra alcuna limitazione nella proposizione dei motivi. Il pubblico ministero può quindi dedurre tutte le doglianze elencate nell’art. 606 cod. proc. pen., inclusa la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le censure del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata non è risultata esaustiva, essendosi limitata a una valutazione parziale delle emergenze processuali, senza considerare la richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. Il giudice di merito non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non necessaria l’integrazione, motivazione che si sarebbe imposta avendo al contempo valutato non sufficienti le prove raccolte.
La Corte ha ricordato che, mentre la decisione di procedere all’integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. deve essere specificamente motivata, il rigetto può essere sorretto anche da motivazione implicita, come affermato da Sez. 1 n. 2156 del 2020. Tale motivazione implicita non è però desumibile nel caso di specie, poiché l’ordito motivazionale rende difficoltosa l’individuazione delle ragioni dell’assoluzione sulla base degli elementi già acquisiti.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese alla parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria, conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 877/2023 secondo cui la parte civile ha diritto alle spese nel giudizio di legittimità solo se ha fornito un utile contributo alla decisione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso